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Sentenza

Sentenza del 03/12/2021 n. 38293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e accessori per il 2003. L'accertamento contestava: 1) che le sostituzioni di apparecchiature effettuate nell'ambito dell'assistenza in garanzia dovessero essere considerate come cessioni ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, art. 1, e quindi rilevanti a ricavo ai fini delle imposte dirette, in assenza della documentazione che dimostrasse il carattere di garanzia; 2) che la società non avesse operato le ritenute IRPEF su somme (Euro 771,54) corrisposte all'amministratore R.G.. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441/1997, art. 1 e dell'art. 2697 c.c., nonché vizi per omessa pronuncia e violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In primo e secondo grado la società aveva fornito giustificazioni ritenute sufficienti e i giudici di merito avevano escluso la fondatezza delle presunzioni fiscali mosse dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018: la resistente aveva presentato istanza di definizione agevolata e versato le rate previste, non risulta notificato alcun diniego da parte dell'Agenzia né è stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020; pertanto il processo è estinto. Le spese sono compensate. La Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ("doppio contributo") in quanto misura eccezionale e limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1

    La norma contiene la presunzione di cessione per le sostituzioni di beni non adeguatamente documentate; in questo caso i giudici di merito hanno ritenuto che gli elementi forniti dalla società annullavano le illazioni dell'Ufficio e che le operazioni rientravano nell'assistenza/garanzia (riparazione in loco o beni rimasti a disposizione del cliente), escludendo l'applicabilità della presunzione.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10,12,13

    Regime della definizione agevolata: la presentazione della domanda e il versamento della prima rata sospendono il processo; in assenza di diniego notificato entro i termini e di istanza di trattazione della parte entro il 31/12/2020 il processo si dichiara estinto. Nella specie il requisito per l'estinzione si è verificato.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul principio della prova: l'Agenzia ha invocato la regola della prova a carico del contribuente per dimostrare che si trattava di prestazioni in garanzia; tuttavia i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti le spiegazioni e la documentazione esibita dalla società per superare la presunzione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio per omessa pronuncia). L'Agenzia le ha invocate per dedurre errori di diritto e omissioni nel provvedimento della CTR; la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato estinto il processo per definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma che disciplina il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha precisato che la natura sanzionatoria e eccezionale della misura ne limita l'applicazione ai soli casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e pertanto ha escluso l'imposizione del raddoppio nella presente fattispecie.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato nella procedura di assegnazione del ricorso tra sezioni; la causa è stata rimessa alla Quinta Sezione per assenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

Massime di principio

  • Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 (art. 6) e versa le rate previste, il processo è sospeso; in mancanza di diniego notificato dall'Amministrazione entro i termini e se il contribuente non chiede la trattazione entro il termine stabilito, il giudizio può essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta tipicamente la compensazione delle spese e non sempre l'applicazione di sanzioni ulteriori (es. raddoppio del contributo unificato) salvo i casi espressamente previsti dalla legge (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
  • In contenziosi su presunzioni di cessione per riparazioni/sostituzioni in garanzia, la documentazione che provi il carattere di garanzia (modalità di intervento, permanenza del bene presso il cliente, rapporti con il produttore, annotazioni contabili coerenti) è determinante per vincere la presunzione fiscale; le riparazioni in loco o beni resi definitivamente inservibili e rimasti in disponibilità del cliente possono essere elementi idonei ad escludere la cessione tassabile.
  • Gli accertamenti relativi alla mancata applicazione di ritenute richiedono chiarezza sull'effettiva natura del pagamento e sull'identificazione del soggetto percettore; talvolta la questione può essere oggetto di contenzioso tra società e dipendente/amministratore, non risolvibile automaticamente a sfavore della società senza adeguata prova.
  • La Cassazione può non entrare nel merito dei motivi di ricorso se sopravviene una causa estintiva prevista dalla legge (es. definizione agevolata), con effetto di chiusura del procedimento senza pronuncia sulla fondatezza delle censure di diritto.

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