Cassazione Civile, Ordinanza n. 18046/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2008, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali. La società aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo e che non potesse applicarsi il raddoppio dei termini. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo necessaria, per il raddoppio, la prova della denuncia penale e osservando che essa non era stata depositata. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini operasse in presenza di seri indizi di reato e dell’obbligo di denuncia, senza necessità di prova della effettiva presentazione della denuncia; la società resisteva eccependo l’inammissibilità del motivo perché volto a riesaminare il fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, qualificando la censura dell’Agenzia come contestazione di diritto e non di merito fattuale. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti indicati: per gli avvisi di accertamento relativi a IRES e IVA notificati prima delle modifiche normative, il raddoppio dei termini opera in presenza dell’obbligo di denuncia per reati tributari, senza che sia necessaria la prova della effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario. Ha inoltre precisato che tale raddoppio non è applicabile all’IRAP, perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la causa e affrontare anche le questioni rimaste assorbite, compresa la sussistenza dell’obbligo di denuncia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
la censura era proposta per violazione di legge, quindi ammissibile come critica alla corretta applicazione delle norme sul termine di accertamento.
art. 43 d.P.R. 600/1973
art. 43 del Dpr n. 600 del 1973
i termini di accertamento possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale; per gli atti notificati anteriormente alle modifiche del 2015-2016 restano salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
art. 57 d.P.R. 633/1972
art. 57 del Dpr n. 633 del 1972
per l’IVA valgono gli stessi principi sul raddoppio dei termini di accertamento previsti per le imposte dirette, in presenza dell’obbligo di denuncia penale.
art. 37 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006
come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006
le modifiche hanno previsto il raddoppio dei termini di accertamento nei casi rilevanti penalmente.
art. 331 c.p.p.
ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
l’obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per l’operatività del raddoppio nei testi applicabili ratione temporis.
d.lgs. 74/2000
per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000
il raddoppio presuppone l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti da tale decreto.
art. 2 d.lgs. 128/2015
art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015
le modifiche limitative del raddoppio non incidono sugli avvisi già notificati per effetto della disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi precedenti.
art. 1, commi 130-132, l. 208/2015
art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015
l’abolizione o riduzione dell’operatività del raddoppio vale solo per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015
la disposizione transitoria fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data indicata.
Massime di principio
- Nel regime previgente al 2016, il raddoppio dei termini di accertamento per imposte dirette e IVA opera quando emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di presentare denuncia penale, senza che sia necessario dimostrare la effettiva e tempestiva presentazione della denuncia.
- Le modifiche normative del 2015-2016 sul raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi di accertamento già notificati alla data prevista dalla disciplina transitoria, che ne conserva gli effetti.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non si estende automaticamente all’IRAP, poiché tale imposta non è assistita, per le violazioni considerate, da sanzioni penali.
- È ammissibile in cassazione la censura che denunci la falsa applicazione delle norme sui termini di decadenza dell’accertamento, quando si contesti la regola giuridica applicata dal giudice di merito e non la mera ricostruzione del fatto.
- Quando una questione relativa ai presupposti del raddoppio resta assorbita nei gradi di merito, il giudice di rinvio deve riesaminarla una volta riformata la decisione sulla decadenza.
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