Cassazione Civile, Ordinanza n. 40908/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento introdotto dalla società ricorrente davanti alla Corte d'appello competente per ottenere la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione d'urgenza relative ad aree site in un Comune sardo e oggetto di occupazione preordinata all'esproprio. Dopo la notifica dell'atto introduttivo, il proprietario originario è deceduto e si sono costituiti gli eredi. Nel corso del giudizio il difensore dei resistenti ha dichiarato di rinunciare al mandato per sopravvenuta incompatibilità professionale, evento che la Corte d'appello ha considerato interruttivo in via automatica. La società ricorrente, venuta a conoscenza di tale vicenda anche tramite altro giudizio, ha depositato un atto di riassunzione notificato però al soggetto deceduto anziché agli eredi, e successivamente un'istanza di fissazione di udienza per consentire la riassunzione ex artt. 299 e 301 c.p.c. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il processo ritenendo tardiva la riassunzione, perché il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. sarebbe decorso dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, che la Corte ha individuato nella notizia acquisita in altro procedimento. La ricorrente ha quindi denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 299, 301, 305 e 160 c.p.c.: con il primo ha contestato che la conoscenza legale potesse desumersi da un altro giudizio che, secondo la sua prospettazione, non verteva tra le stesse parti ma tra essa e un terzo; con il secondo ha sostenuto che la notifica dell'atto di riassunzione al defunto era radicalmente inesistente e quindi non poteva produrre alcun effetto, sicché la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato quell'atto e, comunque, avrebbe omesso di considerare che senza una valida dichiarazione giudiziale di interruzione non potesse decorrere il termine per la riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto decisivo l'intervento delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, che ha chiarito, in termini di valenza generale, che nei casi di interruzione automatica del processo il termine per riassumere o proseguire decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a conoscenza della parte interessata, salvo che essa sia stata resa in udienza o comunicata/notificata secondo le forme idonee. La Corte ha quindi censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente una conoscenza acquisita aliunde e aveva escluso rilievo alla mancata dichiarazione giudiziale di interruzione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce del principio secondo cui, per far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c. nelle ipotesi di interruzione automatica, non basta la mera conoscenza di fatto dell'evento, ma occorre una conoscenza legale veicolata dalla dichiarazione del giudice o da equipollenti previsti dal sistema.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
Richiamato come norma sulla interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte o il suo difensore; nel caso concreto la Corte di cassazione lo considera nel quadro della disciplina dell'interruzione automatica e della successiva riassunzione.
art. 301 c.p.c.
Richiamato per la disciplina dell'interruzione del processo; è coordinato con gli artt. 299 e 305 c.p.c. nella ricostruzione del sistema dell'interruzione automatica.
art. 305 c.p.c.
È la norma cardine sul termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto; la Corte afferma che il termine decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza di fatto dell'evento.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta inesistenza/nullità della notifica dell'atto di riassunzione al soggetto deceduto.
art. 176, comma 2, c.p.c.
Evocato per il caso in cui la dichiarazione di interruzione sia resa in udienza, ipotesi in cui la conoscenza legale è immediata.
art. 380-bis c.p.c.
Indicata come base del procedimento camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla forma del provvedimento impugnato adottato dalla Corte d'appello.
art. 43, comma 3, l. fall.
Usato in via analogica/ricostruttiva dalle Sezioni Unite per affermare che nei casi di interruzione automatica il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 52 l. fall.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite come riferimento alle ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, fuori dalle quali opera la regola sulla decorrenza del termine di riassunzione.
art. 93 l. fall.
Richiamato insieme all'art. 52 l. fall. quale limite del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di riassunzione.
art. 143, comma 3, CCII
Indicato come espressione normativa della regola per cui il termine per la riassunzione decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice; la Corte lo usa come parametro interpretativo di continuità sistematica.
art. 390, comma 1, CCII
Richiamato per precisare l'ambito temporale di applicazione del Codice della crisi, non direttamente applicabile alla fattispecie ma utile come parametro interpretativo.
art. 1, comma 1, d.l. 24 agosto 2021 n. 118
Richiamato solo per segnalare il differimento dell'entrata in vigore del CCII al 16 maggio 2022.
art. 157 c.p.c.
Richiamato per qualificare come relativa la nullità conseguente alla violazione della disciplina dell'interruzione, quindi non rilevabile d'ufficio e eccepibile dalla sola parte interessata.
artt. 298 e 304 c.p.c.
Richiamati per affermare che gli atti compiuti dopo l'interruzione automatica sono nulli e che è nulla anche la sentenza pronunciata in violazione dell'interruzione.
Massime di principio
- Nei casi di interruzione automatica del processo, l'onere di riassunzione o prosecuzione non decorre dalla mera verificazione dell'evento interruttivo, ma solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a legale conoscenza della parte interessata.
- La conoscenza legale dell'evento interruttivo richiede che ne sia investito il difensore del processo interrotto, non essendo sufficiente la conoscenza acquisita in altro giudizio o comunque in via di mero fatto.
- La dichiarazione di interruzione resa in udienza o comunicata/notificata secondo forme idonee costituisce il veicolo conoscitivo privilegiato per la decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c..
- L'omessa dichiarazione giudiziale di interruzione non elimina l'effetto interruttivo automatico, ma impedisce che decorra il termine per la riassunzione finché non intervenga la necessaria conoscenza legale.
- Le nullità derivanti dalla violazione della disciplina dell'interruzione automatica sono, in linea generale, nullità relative soggette al regime di cui all'art. 157 c.p.c., quindi non rilevabili d'ufficio e deducibili solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo.
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