Cassazione Civile, Ordinanza n. 37557/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare a iscrizione nella Gestione separata una avvocata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo l'obbligo di iscrizione per quegli anni perché la professionista aveva prodotto redditi inferiori alla soglia di euro 5.000 e tale dato era stato ritenuto indice della natura occasionale dell'attività, in assenza di prova da parte dell'INPS circa la sua abitualità. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito al superamento o mancato superamento della soglia di euro 5.000 un valore decisivo e improprio nella valutazione dell'occasionalità, senza considerare altri elementi non contestati, come la titolarità di partita IVA e il fatto che il reddito da lavoro autonomo non fosse dichiarato come reddito diverso ai fini fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non già assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria; la soglia di euro 5.000 rileva invece solo per l'attività autonoma occasionale. La percezione di un reddito inferiore a tale soglia può essere valorizzata come indizio negativo dell'abitualità, insieme ad altri elementi di fatto, ma non ha valore di presunzione legale né può essere usata per trasformare l'abitualità in un accertamento ex post fondato sul solo dato reddituale. Conseguentemente, la decisione di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
Prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la norma è letta nel senso che per il professionista l'iscrizione dipende dall'abitualità dell'attività non coperta dalla cassa di riferimento.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
Richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, nel senso di confermare l'assetto dell'obbligo contributivo per i professionisti abituali.
L. n. 111 del 2011
Legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, richiamata in relazione alla disciplina interpretativa dell'obbligo di iscrizione.
L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8
Richiamata tra le norme invocate dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo del professionista iscritto all'albo.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44
Estende l'obbligo contributivo anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale solo se il reddito annuo supera euro 5.000; la soglia è quindi rilevante per l'occasionalità, non per l'abitualità.
L. n. 326 del 2003
Legge di conversione del D.L. n. 269 del 2003, richiamata per la disciplina della soglia reddituale dell'attività occasionale.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis
Richiamati per escludere che la nozione di abitualità possa irrigidirsi in una presunzione legale derivante da tali disposizioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in presenza di un esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce criterio decisivo per escludere l'abitualità dell'attività professionale; essa opera solo come presupposto per la contribuzione dell'attività occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto da compiersi mediante un complessivo ragionamento presuntivo su elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione dell'attività.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può essere valorizzato come indizio negativo dell'abitualità, ma non si trasforma in presunzione legale né può essere letto in via meramente ex post come criterio sostitutivo dell'accertamento della scelta professionale ex ante.
- La disciplina previdenziale della Gestione separata non può essere ricostruita in modo da far dipendere l'obbligo contributivo abituale dal solo dato del reddito prodotto; occorre verificare se l'attività sia strutturalmente esercitata con carattere di professionalità e continuità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →