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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00484/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali relativi a sanzioni amministrative elevate per conto di un Comune per un importo complessivo di oltre 1.400 euro. In primo grado il giudice di pace ha accolto l’opposizione, ritenendo nulli gli atti impugnati per prescrizione, e ha condannato le controparti alle spese, liquidandole però in misura ritenuta dal soccombente inferiore ai parametri applicabili. L’opponente ha quindi proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese di primo grado, chiedendo una rideterminazione conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014. Il Tribunale ha accolto l’appello e rideterminato le spese di primo grado in misura media, ma ha omesso di provvedere sulle spese del grado di appello, motivando che nulla doveva disporsi perché le appellate non si erano costituite. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna delle appellate alle spese del secondo grado; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la mancata statuizione sulle spese poteva essere letta come implicita compensazione integrale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la mancata statuizione sulle spese del grado di appello integra omessa pronuncia e che, ai fini della condanna alle spese, rileva il principio di causalità e non la mancata costituzione della parte appellata. Ha inoltre osservato che, anche volendo leggere il silenzio del giudice come compensazione, sarebbe comunque mancata una motivazione idonea ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice che definisce il giudizio deve provvedere alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza; l’omessa statuizione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una motivazione riconducibile ai presupposti legali; la mancata costituzione della parte vittoriosa o soccombente non è, di per sé, ragione sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulla domanda di condanna alle spese proposta dalla parte vittoriosa in grado di impugnazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge sulle spese di lite.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alle spese del secondo grado.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato nel provvedimento di merito per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Costituisce il criterio tariffario per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare secondo l’epoca della liquidazione.

  • d.m. n. 37 del 2018

    È richiamato come modificativo dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, ritenuto applicabile ratione temporis.

  • Corte cost. n. 77/2018

    È evocata per ribadire che la compensazione delle spese, pur nei limiti ampliati dall’interpretazione costituzionalmente orientata, richiede comunque una giustificazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il criterio decisivo per individuare il soccombente è il principio di causalità: deve sopportare le spese la parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi, anche se rimasta contumace o non più contestante nel corso del giudizio.
  • L’omessa pronuncia del giudice sulle spese del grado di giudizio definito con sentenza integra un vizio denunciabile in cassazione, poiché il giudice è tenuto a provvedere espressamente sulla regolazione delle spese.
  • La mancata costituzione della parte appellata non giustifica, da sola, né l’omissione della condanna alle spese né una compensazione integrale implicita; per compensare occorre una motivazione riconducibile ai presupposti legali.
  • Quando viene accolto l’appello incidentale o principale limitatamente alla liquidazione delle spese, il giudice deve regolare autonomamente anche le spese del grado di impugnazione, se vi è soccombenza della controparte nel relativo grado.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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