Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria/gestore di un impianto di risalita, dell'avviso di classamento con attribuzione di rendita emesso dall'Ufficio, che aveva negato il classamento proposto in categoria E/1 e aveva invece assegnato la categoria D/8 a una porzione di immobile facente parte della stazione dell'impianto (cabina di comando di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico). I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo che, in base alla ratio della normativa del 2006, dalla categoria E/1 dovessero restare esclusi solo gli immobili con autonomia funzionale e reddituale, confermando quindi il classamento E/1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2, comma 40, della L. n. 286 del 2006 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, il servizio svolto da funivie e seggiovie non sarebbe qualificabile come servizio di trasporto pubblico rilevante ai fini del classamento in E/1 quando sia finalizzato a esigenze ludico-sportive; avrebbe rilevanza, inoltre, il carattere stagionale dell'attività, il prezzo del servizio e la localizzazione in aree montane prive di residenti. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se l'impianto dovesse essere classificato in E/1 oppure in D/8 e, in particolare, se fosse necessario accertare in concreto se la struttura svolgesse un servizio di trasporto pubblico o fosse destinata in via esclusiva/prevalente a fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è intervenuta perché la CTR aveva omesso l'accertamento decisivo sulla concreta destinazione dell'impianto di risalita: non aveva verificato se fosse al servizio esclusivo delle piste sciistiche, dunque con finalità meramente ludico/ricreative e quindi classificabile in D/8, oppure se fosse utilizzabile anche come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ipotesi che potrebbe giustificare il classamento in E/1.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006
tra le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
la disposizione opera come criterio limitativo del classamento nelle categorie del gruppo E, impedendo di ricomprendere in esse immobili o porzioni aventi autonoma funzionalità e redditività e destinazioni diverse da quelle tipiche della categoria
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
per la determinazione della rendita catastale degli immobili del gruppo E e di quelli a destinazione speciale occorre fare riferimento, nelle more della revisione del sistema estimativo, alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012
circolare Agenzia del territorio n. 6 del 2012
richiama i criteri della circolare n. 4 del 2007 per il classamento degli immobili del gruppo E e per la determinazione della rendita catastale
circolare n. 4 del 2007
ai fini del classamento in categoria E/1 occorre guardare alla funzione concretamente svolta dall'immobile e ricomprendere solo le attività strettamente funzionali alla destinazione di stazione per il trasporto terrestre, marittimo e aereo; gli impianti di risalita con destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale vanno esclusi da E/1 e di regola censiti in D/8
art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per collocare nella categoria D gli immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
Massime di principio
- Per il classamento catastale degli impianti di risalita non basta la mera qualificazione formale dell'attività o la soggezione a concessione pubblica: è decisiva la destinazione concreta dell'immobile e la sua effettiva funzione.
- La categoria E/1 riguarda solo gli immobili adibiti a stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei in senso proprio, cioè strutture che svolgono un servizio di trasporto pubblico universale o comunque accessibile al pubblico come mezzo di trasporto, non semplicemente un supporto ad attività ricreative o sportive.
- Gli impianti di risalita destinati esclusivamente o prevalentemente al servizio di piste sciistiche, rifugi o finalità turistico-sportive, senza autonoma funzione di trasporto pubblico, devono essere ricondotti di regola alla categoria D/8.
- Ai fini del ricorso per cassazione per violazione di legge in materia catastale, è censurabile la decisione di merito che ometta di verificare il fatto decisivo della concreta destinazione dell'impianto, limitandosi a richiamare precedenti non specificamente riferiti al bene controverso.
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