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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

V.F. aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU 2010, sostenendo l'illegittimità delle tariffe perché deliberate dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio comunale. La CTR aveva inoltre escluso dalla superficie tassabile 708 mq, comprendenti rampe di accesso, cortile scoperto e corsie di manovra, ritenendo tassabili soltanto i locali utilizzati dalle persone. Il Comune ha contestato entrambe le conclusioni: in Sicilia la competenza per la concreta determinazione annuale delle tariffe TARSU spetta alla Giunta e il contribuente non aveva dimostrato l'oggettiva non utilizzabilità o non tassabilità delle aree escluse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del Comune. Ha stabilito che, nella Regione Sicilia, la determinazione annuale delle tariffe TARSU è di competenza della Giunta comunale e che la delibera tariffaria del 2010 doveva essere applicata autonomamente, anche se una precedente delibera del 2006 era stata annullata dal TAR. Ha inoltre affermato che l'esclusione di superfici dalla tassazione richiede una specifica denuncia e la prova dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti; tale prova non risultava dalla sentenza della CTR. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre V.F. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)

    disciplina generale delle tariffe

    Il riferimento riguarda l'individuazione dei criteri economici generali, mentre la concreta determinazione annuale delle tariffe TARSU, in Sicilia, spetta alla Giunta comunale.

  • Legge regionale siciliana n. 48 del 1991

    Ha recepito nell'ordinamento siciliano la disciplina della Legge n. 142 del 1990, rendendo applicabile, in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000, la ripartizione delle competenze interpretata dalla Corte.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2

    Attribuisce al Consiglio comunale la fissazione dei limiti e dei criteri generali economici, senza escludere la competenza della Giunta per la concreta determinazione delle tariffe annuali.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

    L'esenzione o riduzione della superficie tassabile non opera automaticamente: il contribuente deve indicare le aree nella denuncia e dimostrare con elementi obiettivi che esse non possono produrre rifiuti o non sono utilizzabili.

  • Regolamento TARSU del Comune di Palermo, art. 4, commi 1 e 3

    La norma regolamentare è stata richiamata in relazione all'individuazione delle superfici tassabili e all'onere di provare i presupposti per l'esclusione.

  • Sentenza TAR Sicilia n. 1550 del 2009

    L'annullamento di una precedente delibera tariffaria non determina automaticamente la caducazione delle successive delibere annuali non impugnate, se queste hanno contenuto autonomo e meramente ripetitivo.

Massime di principio

  • In Sicilia, per la TARSU, occorre distinguere tra la fissazione dei criteri generali, attribuita al Consiglio comunale, e la concreta determinazione annuale delle tariffe, attribuita alla Giunta comunale.
  • L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria precedente non rende automaticamente illegittime le delibere degli anni successivi: ciascuna delibera annuale deve essere valutata autonomamente e deve essere specificamente impugnata.
  • Le aree scoperte, i cortili, le rampe e le corsie di manovra non sono esenti dalla tassa per il solo fatto di non essere normalmente occupate da persone; è necessario dimostrare che siano oggettivamente incapaci di produrre rifiuti o stabilmente inutilizzabili.
  • L'onere di dichiarare e provare la non tassabilità delle superfici grava sul contribuente. Una contestazione generica o una mera qualificazione dell'area non è sufficiente.
  • Il giudice non può escludere superfici dalla tassazione sulla base di criteri astratti o apodittici, ma deve verificare la denuncia del contribuente e la documentazione o gli elementi obiettivi che dimostrino la concreta non produttività di rifiuti.

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