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Sentenza

Sentenza n. 7503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 2 ottobre 2025, n. 7698, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2025, n. 7698, passata in giudicato, che imponeva la restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure, in alternativa, l’adozione di un provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari avevano ottenuto con sentenza passata in giudicato del 2 ottobre 2025 la condanna del Comune alla restituzione di un immobile di circa 9.544 mq, illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino, oppure, in alternativa, all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e al pagamento del relativo indennizzo, compreso quello per il periodo di occupazione senza titolo. Dopo avere diffidato il Comune il 31 gennaio 2026 senza ricevere riscontro, hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo e il risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Comune ha ammesso la mancata esecuzione, richiamando genericamente la complessità degli adempimenti e le procedure contabili e di bilancio, e ha chiesto un congruo termine.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Collegio accerta la mancata ottemperanza: oltre un anno dopo la sentenza, il Comune non aveva compiuto alcun atto esecutivo e la generica allegazione della complessità degli adempimenti non giustificava l’inerzia. Ordina quindi al Comune di restituire i beni entro novanta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, salva la possibilità di adottare, alle condizioni previste, il provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Per l’eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Prefetto di Benevento, o un funzionario delegato, rimettendogli la scelta tra restituzione e acquisizione. Respinge la domanda di penalità di mora perché generica e non ravvisa i presupposti per aggiungerla all’assegnazione del termine e alla nomina del commissario. Respinge anche la domanda risarcitoria per danno da ritardo: i ricorrenti avevano richiamato la norma senza allegare i fatti costitutivi della pretesa. Condanna il Comune alle spese, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Conseguentemente, deve ordinarsi al Comune di Puglianello di procedere alla restituzione dei beni entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della presente sentenza, salva l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis del t.u. espropri, alle condizioni ivi stabilite.

    In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare la restituzione del bene entro un termine, facendo salva l’alternativa dell’acquisizione ex art. 42-bis alle condizioni previste dalla norma; in caso di ulteriore inadempimento, la scelta tra le due modalità esecutive può essere rimessa al commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In considerazione dell’accoglimento del ricorso con assegnazione di un termine per l’ottemperanza e contestuale nomina di un commissario ad acta, non sussistono i presupposti per la condanna del Comune al pagamento anche di una penalità di mora, anche alla luce della assoluta genericità della relativa domanda di parte.

    La penalità di mora non è riconosciuta quando, nel caso concreto, il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e nomina contestualmente un commissario ad acta, a maggior ragione se la domanda di penalità è formulata in modo assolutamente generico.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Per la stessa ragione non può nemmeno essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato (art. 112, comma 3, c.p.a.), rispetto alla quale la parte si è limitata a richiamare la norma (cfr. pag. 5 del ricorso), senza allegare nulla in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa.

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato richiede l’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa; il mero richiamo alla disposizione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando il giudicato impone la restituzione di un bene illegittimamente occupato, salva l’alternativa dell’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la generica invocazione della complessità degli adempimenti non giustifica l’inerzia protratta dell’amministrazione; il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora può essere negata quando il giudice dispone già un termine per l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, specialmente se la relativa domanda è formulata in modo assolutamente generico.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato non può essere accolta se il ricorrente si limita a richiamare la norma senza allegare i fatti costitutivi della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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