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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale all’esito della prova teorico-pratica e successivi atti di ratifica, approvazione e rettifica delle graduatorie del concorso per sette posti di dirigente amministrativo dell’area acquisti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di un concorso pubblico per titoli ed esami, sostenendo che la prova teorico-pratica del 16 ottobre 2025 fosse difforme dal bando, dall’art. 72 del d.P.R. 483/1997 e dai criteri fissati dalla Commissione. In particolare, hanno dedotto che fosse stata richiesta la redazione di un parere motivato, anziché di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie; che la traccia, relativa all’affidamento di servizi di supporto all’inclusione sociale e lavorativa di persone adulte con disturbi dello spettro autistico, riguardasse una materia estranea alle competenze del Servizio Acquisti e non fosse riconducibile all’attività di acquisto del Servizio sanitario nazionale; che i criteri di valutazione della prova teorico-pratica fossero sostanzialmente identici a quelli della prova scritta, con conseguente eccesso di potere, contraddittorietà e illogicità manifesta; infine, che il voto numerico attribuito agli elaborati non fosse adeguatamente motivato, in violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, per difetto di istruttoria, perplessità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. I ricorrenti hanno inoltre osservato che il punteggio di 18/30 sarebbe stato equivalente alla sufficienza di 6/10, ma non avrebbe raggiunto il minimo di 21/30 richiesto per l’ammissione all’orale.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti congiuntamente: il parere motivato richiesto dalla traccia è stato qualificato come atto amministrativo interno diretto a supportare le decisioni gestionali del Direttore generale nell’ambito dell’acquisto e della programmazione dei servizi, e quindi come atto coerente con la previsione del bando relativa alla predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie. Anche il contenuto della traccia è stato ritenuto pertinente alle materie concorsuali e alle competenze di un dirigente dell’area acquisti, poiché richiedeva di confrontare il modello concorrenziale del d.lgs. 36/2023 con il modello collaborativo previsto dal d.lgs. 117/2017, individuando lo strumento giuridico più idoneo per soddisfare il bisogno amministrativo. La natura sociosanitaria dei servizi oggetto della traccia non è stata ritenuta estranea alle competenze dell’azienda sanitaria, in quanto assistenza sanitaria e dimensione sociale richiedono un approccio integrato; inoltre, i candidati avrebbero potuto esprimersi anche sull’eventuale incompetenza dell’azienda sanitaria. Il terzo motivo è stato respinto perché i criteri di valutazione, predeterminati prima delle prove, rientrano nell’ampia discrezionalità della Commissione e sono sindacabili solo in presenza di elementi macroscopici di sviamento logico o errore di fatto. Il TAR ha escluso sia la piena sovrapponibilità dei criteri, sia, comunque, che la loro eventuale parziale omogeneità fosse illogica, rilevando che i parametri utilizzati erano idonei a valutare le capacità e attitudini dei candidati anche per una prova consistente nella redazione di un parere, privo di requisiti formali specifici. Il quarto motivo è stato respinto richiamando il principio secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione consente di comprendere il voto numerico attribuito dalla Commissione. Poiché i criteri erano stati previamente fissati e risultavano applicati, il voto numerico, letto congiuntamente ai criteri, è stato ritenuto sufficiente a motivare e rendere comprensibile la non ammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 72 d.P.R. 483/1997

    La disposizione è stata richiamata quale parametro regolamentare della prova concorsuale; il TAR ha ritenuto che la prova assegnata fosse compatibile con tale disciplina e con il bando.

  • art. 10 del bando di concorso

    La previsione del bando relativa alla predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie comprende anche la redazione di un parere amministrativo interno destinato a supportare decisioni gestionali.

  • d.lgs. 36/2023

    La normativa sui contratti pubblici costituiva uno dei modelli giuridici da porre a confronto nella prova, insieme al modello collaborativo del Terzo settore, per individuare lo strumento più idoneo all’affidamento dei servizi.

  • d.lgs. 117/2017

    La normativa sul Terzo settore costituiva il secondo modello giuridico oggetto della valutazione richiesta ai candidati, da comparare con il ricorso al mercato disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la previa fissazione dei criteri di valutazione, unitamente al voto numerico attribuito, è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile il giudizio della Commissione.

  • art. 88 c.p.a.

    La norma è stata richiamata per motivare mediante rinvio ai consolidati principi giurisprudenziali sulla sufficienza del voto numerico quando siano stati previamente determinati e applicati criteri di valutazione.

Massime di principio

  • In un concorso pubblico, la previsione del bando che richiede la predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative dell’amministrazione può comprendere anche la redazione di un parere amministrativo interno, quando tale parere sia destinato a supportare decisioni gestionali rientranti nelle funzioni del profilo messo a concorso.
  • La traccia di una prova concorsuale è pertinente alle competenze del profilo professionale quando richiede al candidato di individuare e comparare gli strumenti giuridici idonei a soddisfare un bisogno amministrativo concretamente riconducibile alle funzioni dell’ufficio, anche se il bisogno presenta una natura integrata sanitaria e sociale.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi logici, sviamento o errori di fatto; la parziale omogeneità dei criteri riferiti a prove diverse non è di per sé illegittima, se i parametri restano idonei a valutare le capacità richieste.
  • Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio della Commissione quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri valutativi specifici e tali criteri risultino applicati nella valutazione.
  • La natura sociosanitaria di un servizio non impone una rigida separazione tra competenze sanitarie e sociali ai fini della valutazione della pertinenza di una prova concorsuale relativa alle funzioni di un’area acquisti sanitaria, potendo la traccia richiedere anche l’analisi delle rispettive competenze istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciOrganizzazione del servizio sanitario
RamiPubblico impiego e concorsiSanità
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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