Sentenza n. 1101/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale all’esito della prova teorico-pratica e successivi atti di ratifica, approvazione e rettifica delle graduatorie del concorso per sette posti di dirigente amministrativo dell’area acquisti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di un concorso pubblico per titoli ed esami, sostenendo che la prova teorico-pratica del 16 ottobre 2025 fosse difforme dal bando, dall’art. 72 del d.P.R. 483/1997 e dai criteri fissati dalla Commissione. In particolare, hanno dedotto che fosse stata richiesta la redazione di un parere motivato, anziché di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie; che la traccia, relativa all’affidamento di servizi di supporto all’inclusione sociale e lavorativa di persone adulte con disturbi dello spettro autistico, riguardasse una materia estranea alle competenze del Servizio Acquisti e non fosse riconducibile all’attività di acquisto del Servizio sanitario nazionale; che i criteri di valutazione della prova teorico-pratica fossero sostanzialmente identici a quelli della prova scritta, con conseguente eccesso di potere, contraddittorietà e illogicità manifesta; infine, che il voto numerico attribuito agli elaborati non fosse adeguatamente motivato, in violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, per difetto di istruttoria, perplessità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. I ricorrenti hanno inoltre osservato che il punteggio di 18/30 sarebbe stato equivalente alla sufficienza di 6/10, ma non avrebbe raggiunto il minimo di 21/30 richiesto per l’ammissione all’orale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti congiuntamente: il parere motivato richiesto dalla traccia è stato qualificato come atto amministrativo interno diretto a supportare le decisioni gestionali del Direttore generale nell’ambito dell’acquisto e della programmazione dei servizi, e quindi come atto coerente con la previsione del bando relativa alla predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie. Anche il contenuto della traccia è stato ritenuto pertinente alle materie concorsuali e alle competenze di un dirigente dell’area acquisti, poiché richiedeva di confrontare il modello concorrenziale del d.lgs. 36/2023 con il modello collaborativo previsto dal d.lgs. 117/2017, individuando lo strumento giuridico più idoneo per soddisfare il bisogno amministrativo. La natura sociosanitaria dei servizi oggetto della traccia non è stata ritenuta estranea alle competenze dell’azienda sanitaria, in quanto assistenza sanitaria e dimensione sociale richiedono un approccio integrato; inoltre, i candidati avrebbero potuto esprimersi anche sull’eventuale incompetenza dell’azienda sanitaria. Il terzo motivo è stato respinto perché i criteri di valutazione, predeterminati prima delle prove, rientrano nell’ampia discrezionalità della Commissione e sono sindacabili solo in presenza di elementi macroscopici di sviamento logico o errore di fatto. Il TAR ha escluso sia la piena sovrapponibilità dei criteri, sia, comunque, che la loro eventuale parziale omogeneità fosse illogica, rilevando che i parametri utilizzati erano idonei a valutare le capacità e attitudini dei candidati anche per una prova consistente nella redazione di un parere, privo di requisiti formali specifici. Il quarto motivo è stato respinto richiamando il principio secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione consente di comprendere il voto numerico attribuito dalla Commissione. Poiché i criteri erano stati previamente fissati e risultavano applicati, il voto numerico, letto congiuntamente ai criteri, è stato ritenuto sufficiente a motivare e rendere comprensibile la non ammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. 483/1997
La disposizione è stata richiamata quale parametro regolamentare della prova concorsuale; il TAR ha ritenuto che la prova assegnata fosse compatibile con tale disciplina e con il bando.
art. 10 del bando di concorso
La previsione del bando relativa alla predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative delle aziende sanitarie comprende anche la redazione di un parere amministrativo interno destinato a supportare decisioni gestionali.
d.lgs. 36/2023
La normativa sui contratti pubblici costituiva uno dei modelli giuridici da porre a confronto nella prova, insieme al modello collaborativo del Terzo settore, per individuare lo strumento più idoneo all’affidamento dei servizi.
d.lgs. 117/2017
La normativa sul Terzo settore costituiva il secondo modello giuridico oggetto della valutazione richiesta ai candidati, da comparare con il ricorso al mercato disciplinato dal codice dei contratti pubblici.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la previa fissazione dei criteri di valutazione, unitamente al voto numerico attribuito, è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile il giudizio della Commissione.
art. 88 c.p.a.
La norma è stata richiamata per motivare mediante rinvio ai consolidati principi giurisprudenziali sulla sufficienza del voto numerico quando siano stati previamente determinati e applicati criteri di valutazione.
Massime di principio
- In un concorso pubblico, la previsione del bando che richiede la predisposizione di un atto o provvedimento inerente alle attività amministrative dell’amministrazione può comprendere anche la redazione di un parere amministrativo interno, quando tale parere sia destinato a supportare decisioni gestionali rientranti nelle funzioni del profilo messo a concorso.
- La traccia di una prova concorsuale è pertinente alle competenze del profilo professionale quando richiede al candidato di individuare e comparare gli strumenti giuridici idonei a soddisfare un bisogno amministrativo concretamente riconducibile alle funzioni dell’ufficio, anche se il bisogno presenta una natura integrata sanitaria e sociale.
- La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi logici, sviamento o errori di fatto; la parziale omogeneità dei criteri riferiti a prove diverse non è di per sé illegittima, se i parametri restano idonei a valutare le capacità richieste.
- Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio della Commissione quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri valutativi specifici e tali criteri risultino applicati nella valutazione.
- La natura sociosanitaria di un servizio non impone una rigida separazione tra competenze sanitarie e sociali ai fini della valutazione della pertinenza di una prova concorsuale relativa alle funzioni di un’area acquisti sanitaria, potendo la traccia richiedere anche l’analisi delle rispettive competenze istituzionali.
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