Cassazione Penale, Sentenza n. 1855/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 09/06/2021 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Pescara rideterminando la pena per il reato di ricettazione. Il ricorrente contestava la sussistenza della recidiva: sosteneva che una precedente condanna (Tribunale di Ortona, 23/07/2015) fosse stata estinta per effetto dell'affidamento in prova al servizio sociale conclusosi positivamente (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 2/03/2021) e che, ai sensi dell'art. 106 c.p. e dell'art. 47, comma 12, Ord. Pen., tale estinzione neutralizzasse la recidiva. Inoltre rilevava l'anzianità dei precedenti e l'assenza di ulteriori procedimenti che avrebbero dovuto far escludere la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato adeguata motivazione: pur avendo considerato l'ordinanza di estinzione, la Corte di appello non ha fatto dipendere la sussistenza della recidiva da quella singola sentenza, ma ha valorizzato la particolare offensività del fatto, la plurioffensività della condotta e un non trascurabile curriculum delinquenziale del ricorrente. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio di illegittimità dell'uso di una condanna i cui effetti penali siano estinti (Sez. U. n. 5859/2011), ma ha rilevato che qui la Corte di appello ha motivato la recidiva su elementi diversi e sufficienti. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 106 cod. pen.
Prevede la valutazione della recidiva e le ipotesi in cui una causa di estinzione incide sulla valutazione della recidiva; se l'estinzione comprende anche gli effetti penali, la condanna non può essere considerata ai fini della recidiva.
art. 47, comma 12, Legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Disposizione richiamata in relazione all'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale; tale declaratoria può determinare l'estinzione degli effetti penali della condanna.
Sezioni Unite, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò, Rv. 251689 - 01)
"nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato"
Principio consolidato: una condanna i cui effetti penali siano estinti non può essere utilizzata per configurare la recidiva o per dichiarare abitualità/professionalità nel reato.
Massime di principio
- Se la causa di estinzione di una precedente condanna incide anche sugli effetti penali, quella condanna non dovrebbe essere computata ai fini della recidiva (Sez. U. n. 5859/2011).
- Tuttavia, il giudice di merito può ritenere la recidiva sulla base di altri precedenti o elementi (offensività del fatto, plurioffensività, curriculum delinquenziale) indipendenti da una sentenza estinta; in tal caso la recidiva può essere legittimamente riconosciuta anche se una singola condanna risulti estinta.
- Per contestare efficacemente la recidiva occorre documentare non solo l'eventuale declaratoria di estinzione ma anche la rilevanza effettiva di tale provvedimento (durata e significato del beneficio) e dimostrare l'assenza di ulteriori elementi indicativi di pericolosità sociale.
- La Corte di cassazione non sindaca le valutazioni di merito se la motivazione della corte di appello risulta logica, coerente e non contraddittoria; dunque il successo del ricorso in Cassazione richiede vizi di diritto o palese illogicità della motivazione.
- In pratica, per neutralizzare una recidiva conviene ottenere e mettere in evidenza un provvedimento chiaro che dichiari l'estinzione anche degli effetti penali e produrre elementi che attestino il ravvedimento (assenza di recidiva successiva, durata significativa del beneficio, comportamento post-beneficio).
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