Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta per detenzione a fine di spaccio di cocaina/crack e marijuana, in concorso con il fratello Ernesto. Due motivi: 1) censura della qualificazione giuridica della condotta e richiesta di riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., sent. Murolo); 2) censura della scelta della misura cautelare, sostenendo che per le esigue quantità e l'assenza di prova di un inserimento in una rete di narcotraffico fossero possibili misure meno afflittive (arresti domiciliari) o la prospettazione della sospensione condizionale della pena/pena inferiore ai tre anni; si contestava inoltre la motivazione del Tribunale circa l'idoneità dell'abitazione a impedire il mantenimento dei rapporti con fornitori e acquirenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito che ha riscontrato un quadro indiziario compatibile con attività di custodia e confezionamento dello stupefacente (cooperazione con gli 'Spinelli'), elemento che esclude la lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 e indica una professionalità dell'agire criminoso. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità in Cassazione (verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di evidenti illogicità) e condiviso la valutazione che l'abitazione non fosse idonea a interrompere i contatti con fornitori e acquirenti; inoltre ha richiamato il principio per cui i limiti di applicabilità della custodia in carcere previsti dall'art. 275 c.p.p. possono essere superati se il giudice ritenga che le misure meno afflittive siano inadeguate a soddisfare le esigenze cautelari. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata per 'lieve entità' che può escludere il più grave regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la presenza di compiti di custodia e confezionamento e l'inserimento in una rete escludano la lieve entità e quindi l'applicabilità del comma 5.
comma 2-bis (secondo periodo) e comma 3 (prima parte)
I limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere possono essere superati se il giudice ritiene che misure meno afflittive siano inadeguate a soddisfare le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare il carcere nonostante i limiti formali.
Sezioni Unite, sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
sentenza delle Sezioni Unite
Conferma i principi secondo cui la 'lieve entità' si valuta con riguardo a parametri qualitativi e quantitativi e che la mancanza di un indice rilevante rende irrilevanti le altre considerazioni; è stato richiamato per escludere l'attenuazione nel caso concreto.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 (Rico) e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
precedenti pronunce delle Sezioni Unite
Precedenti principi richiamati dalle Sezioni Unite che supportano il criterio restrittivo nella valutazione della lieve entità (necessità che tutti gli indici siano favorevoli).
Cass. Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015 (Gabbar); Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016 (Guastella); Sez. 3 n. 15025 del 18/12/2018 (Manto)
giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità art. 275 c.p.p.
Giurisprudenza che afferma che i limiti di applicabilità della custodia cautelare possono essere superati qualora il giudice ritenga inadeguata ogni misura meno afflittiva; richiamata per sostenere la legittimità della custodia in carcere nel caso concreto.
Massime di principio
- La 'lieve entità' ex comma 5 art. 73 va valutata complessivamente: se emerge attività di custodia/confezionamento o collegamenti con fornitori/acquirenti la riduzione è normalmente esclusa.
- La Cassazione in sede di legittimità non rivede ex novo le esigenze cautelari: controlla soltanto che il provvedimento di merito esponga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità manifeste.
- La presenza di ruoli funzionali (es. confezionamento, custodia) e il contesto (base logistica, contatti comprovati) possono giustificare la custodia in carcere anche per quantitativi non elevati di droga.
- I limiti formali all'applicazione della custodia (art. 275 c.p.p.) possono essere superati se il giudice ritiene che le misure meno afflittive siano inadeguate a raggiungere le esigenze cautelari, e ciò deve risultare motivato.
- Per contestare efficacemente la misura cautelare è necessario che la difesa dimostri concretamente l'idoneità di misure alternative (es. assenza di contatti che possano essere mantenuti dall'abitazione indicata) e contrasti la ricostruzione fattuale di inserimento nel traffico.
- La decisione del tribunale del riesame e del giudice delle libertà su esigenze cautelari trova in Cassazione un controllo limitato: le censure devono puntare su vizi di motivazione evidenti o violazioni di legge chiaramente rilevabili.
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