Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione all'assoluzione dall\'accusa di estorsione (capo 2). Il ricorrente deduce errata valutazione delle prove dichiarative: sostiene che la deposizione della persona offesa fosse intrinsecamente coerente e sufficiente a fondare la condanna, che le presunte contraddizioni con le dichiarazioni della coniuge del Tchobanov (Tchobanova Dzhemile Seydieva) e di altri testi (Aconito Giamnnaria, Catia Tornariello) siano apparenti o derivino da difficoltà linguistiche, e che i giudici non avrebbero adeguatamente valutato l\'inaffidabilità di alcune testimonianze né la mancata produzione della scrittura ritenuta estorta nella causa civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d\'Appello e il Tribunale avessero svolto un analitico e coerente esame delle prove dichiarative, motivando adeguatamente la scelta dell\'assoluzione nella logica della esclusione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e nell\'esistenza di una alternativa ricostruzione plausibile dei fatti (compresa l\'ipotesi che non vi sia stata richiesta estorsiva). La Cassazione ha altresì confermato la correttezza della valutazione sulla natura "de relato" di alcune dichiarazioni, sulla credibilità dei testi e sul possibile valore probatorio dell\'esame dell\'imputato, concludendo che le censure erano ricostruzioni fattuali non ammissibili in sede di legittimità. Ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 503 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che le modalità d'assunzione della testimonianza della parte civile sono omologate a quelle che governano l'esame dell'imputato; da ciò deriva che l'esame dell'imputato, pur diverso dalla testimonianza, può costituire fonte di prova se il contenuto delle sue dichiarazioni fornisce elementi utili al convincimento del giudice.
Cass. Sez. 1, n. 5177 del 30/03/1994 (Rv. 198636)
Giurisprudenza richiamata per spiegare che l\'esame dell\'imputato può essere valutato come mezzo di prova in funzione del contenuto delle dichiarazioni (es. confessione o alibi), e non è automaticamente escluso dall\'apporto probatorio quando richiesto dall\'autorità.
Massime di principio
- In sede di legittimità la rivalutazione completa dei fatti e delle prove è limitata: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando le motivazioni sono logiche e non contraddittorie.
- La testimonianza della persona offesa, anche se coerente, deve essere valutata insieme agli elementi estrinseci e alle dichiarazioni di altri testi; contraddizioni apparenti possono comunque legittimare l\'assoluzione se sussiste una ricostruzione alternativa plausibile.
- Le dichiarazioni "de relato" (riportate da terzi) hanno minor valore probatorio e richiedono prudenza nel loro utilizzo per fondare una condanna.
- Le difficoltà linguistiche del teste vanno considerate: possono giustificare apparenti contraddizioni, ma non cancellano automaticamente tutte le incongruenze; il giudice di merito deve darne conto nella motivazione.
- L\'esame dell\'imputato può essere valutato come fonte di prova quando le sue dichiarazioni contengono elementi significativi (es. confessione o alibi), purché il giudice ne valuti l\'attendibilità in relazione al complesso probatorio.
- Per ottenere la riforma di una decisione in Cassazione per vizio di motivazione è necessario dimostrare aporie o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito, non semplici divergenze nella valutazione delle prove.
- La mancata produzione di documenti ritenuti decisivi (es. scrittura presunta estorta) può influire significativamente sulla decisione se la loro esistenza o validità non è provata.
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