Sentenza n. 12684/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione e l’adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza n. 4602/2023 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro. Il ricorso si fondava sull’omessa esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato civile. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è una pronuncia civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: è limitato all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In assenza di chiarimenti dell’Amministrazione, a fronte delle allegazioni della ricorrente, il giudice ha ritenuto comprovato l’inadempimento e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle pronunciate dal giudice del lavoro.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’inadempimento o l’elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore del giudicato, la mancata produzione da parte dell’amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può condurre all’accertamento dell’inottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
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