Regolamento (UE) 2021/2083
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione del 26 novembre 2021 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione di taluni dazi supplementari introdotti dall’Unione su prodotti originari degli Stati Uniti, in coerenza con gli annunci statunitensi del 31 ottobre 2021 di modifica delle misure di salvaguardia. La sospensione interessa sia i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 sia quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502, con decorrenze diverse per ciascun blocco di misure. Il provvedimento lascia impregiudicata la posizione dell’Unione circa l’incompatibilità delle misure statunitensi con l’accordo OMC ed è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014.
Sospensione temporanea di taluni dazi doganali supplementari dell’Unione su prodotti originari degli Stati Uniti d’America, istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502. La disciplina opera nell’ambito della politica commerciale comune e delle misure di riequilibrio adottate dall’Unione in risposta alle misure di salvaguardia statunitensi ai sensi della sezione 232. La sospensione decorre dal 30 novembre 2021 (entrata in vigore del regolamento), con effetti differenziati dal 1° dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 e dall’8 febbraio 2023, e si estende fino al 31 dicembre 2023; i dazi originari si riapplicano dal 1° gennaio 2024, salvo ulteriori sospensioni o modifiche. Non introduce esclusioni soggettive, ma riguarda specifiche categorie merceologiche originarie degli Stati Uniti.
Sospensione di taluni dazi di riequilibrio su prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 sospende temporaneamente alcuni dazi doganali supplementari che l’Unione aveva introdotto nei confronti di prodotti originari degli Stati Uniti in risposta alle misure di salvaguardia statunitensi. Il provvedimento si colloca nel quadro della politica commerciale comune e si fonda sul regolamento (UE) n. 654/2014, richiamando anche il contesto delle relazioni UE-USA e gli sviluppi annunciati dagli Stati Uniti il 31 ottobre 2021.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, i precedenti regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502, che avevano istituito dazi supplementari o addizionali ad valorem su specifiche categorie di prodotti statunitensi. La sospensione viene giustificata dalla modifica delle misure di salvaguardia statunitensi, annunciata con decorrenza 1° gennaio 2022, che comprende la sostituzione dei dazi Section 232 su acciaio e alluminio con contingenti tariffari, la proroga di alcune esclusioni fino al 31 dicembre 2023 e la non applicazione di dazi agli articoli derivati da acciaio e alluminio provenienti dall’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti ricompresi:
- nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886;
- nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886;
- nell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502.
Non sono previste esclusioni soggettive: il criterio rilevante è l’origine statunitense dei prodotti e la loro inclusione negli elenchi normativi citati. La disciplina opera fino al 31 dicembre 2023, con riapplicazione dei dazi dal 1° gennaio 2024, salvo ulteriori sospensioni o modifiche.
Sospensione dei dazi previsti dal regolamento (UE) 2018/886
Per il regolamento (UE) 2018/886, la Commissione dispone due sospensioni distinte:
- i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sui prodotti dell’allegato I sono sospesi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
- i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sui prodotti dell’allegato II, già sospesi fino al 30 novembre 2021 per effetto del regolamento (UE) 2021/866, continuano a essere sospesi dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023.
Il regolamento precisa che, in assenza di ulteriori sospensioni o modifiche, i dazi originariamente previsti dal regolamento (UE) 2018/886 tornano applicabili dal 1° gennaio 2024 incluso.
Sospensione dei dazi previsti dal regolamento (UE) 2020/502
Per il regolamento (UE) 2020/502, la sospensione riguarda:
- i dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sui prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sul prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a decorrere dall’8 febbraio 2023.
Anche in questo caso, la sospensione è limitata al 31 dicembre 2023 e, salvo successive modifiche, i dazi previsti dal regolamento (UE) 2020/502 si applicano dal 1° gennaio 2024 incluso.
Base giuridica e criteri di equivalenza
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014, che disciplina l’esercizio dei diritti dell’Unione nel contesto delle norme commerciali internazionali. Nei considerando viene richiamato il principio di equivalenza sostanziale tra l’intervento dell’Unione e il livello delle concessioni o degli obblighi interessati dalle misure di salvaguardia del paese terzo, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 654/2014.
Clausola di riesame e tutela della posizione UE
La Commissione indica espressamente che continuerà a esaminare la sospensione alla luce di eventuali nuovi sviluppi, compresi eventuali ostacoli che incidano sulle esportazioni dell’Unione ancora soggette alle misure di salvaguardia statunitensi. È quindi prevista la possibilità di modificare il regolamento in futuro in caso di variazioni delle misure statunitensi o di peggioramento della situazione commerciale.
Il regolamento chiarisce inoltre che la sospensione non pregiudica la posizione dell’Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l’accordo OMC.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il 30 novembre 2021. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione dei dazi del regolamento (UE) 2018/886
È sospesa l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sui prodotti elencati nell’allegato I dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. È inoltre sospesa l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sui prodotti elencati nell’allegato II dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023. Salvo ulteriore sospensione o modifica, i dazi del regolamento (UE) 2018/886 tornano applicabili dal 1° gennaio 2024.
Sospensione dei dazi del regolamento (UE) 2020/502
È sospesa fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione dei dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sui prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché del dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sul prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a decorrere dall’8 febbraio 2023. Salvo ulteriore sospensione o modifica, i dazi del regolamento (UE) 2020/502 si applicano dal 1° gennaio 2024.
Ragioni e contesto della sospensione
La Commissione motiva la sospensione con le modifiche annunciate dagli Stati Uniti il 31 ottobre 2021, efficaci dal 1° gennaio 2022: sostituzione del dazio del 25 % sui prodotti siderurgici UE con un contingente tariffario, sostituzione del dazio del 10 % sui prodotti di alluminio UE con un contingente tariffario, proroga fino al 31 dicembre 2023 delle esclusioni per alcuni prodotti siderurgici e mancata applicazione di dazi Section 232 agli articoli derivati da acciaio e alluminio provenienti dall’Unione.
Base giuridica e possibilità di modifica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione richiama la possibilità di modificare in futuro il regolamento alla luce di nuovi sviluppi o di ulteriori variazioni delle misure statunitensi, anche qualora peggiorino le condizioni di esportazione dell’Unione.
Effetti temporali ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 30 novembre 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sospensione è temporalmente limitata al 31 dicembre 2023, con riapplicazione dei dazi dal 1° gennaio 2024, fatta salva una diversa disciplina successiva.
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