Sentenza n. 2755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione ministeriale del 24 settembre 2013 che ha annullato le schede valutative nn. 23 e 24 nella versione ricompilata, disponendone lo stralcio e la rettifica delle schede originarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la determinazione ministeriale che, dopo una sequenza di ricorsi gerarchici e di ricompilazioni delle schede valutative relative a periodi di servizio nel 2011-2012, ha annullato le schede ricompilate e disposto la rettifica di quelle originarie, in esecuzione del decreto n. 93 del 23 maggio 2013. In primo grado aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l'Amministrazione non avesse esaminato il ricorso gerarchico del 28 agosto 2013 e avesse disposto la rettifica di documenti ormai annullati e stralciati. In appello ha riproposto tali doglianze, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova valutazione integrale, anziché rettificare le schede originarie, poiché i vizi denunciati avrebbero avuto natura insanabile e avrebbero imposto l'annullamento e la ricompilazione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata formulazione di specifiche censure contro la sentenza di primo grado e per l'introduzione di questioni estranee all'atto impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo anzitutto inammissibile perché non individuava specifiche critiche alle argomentazioni del TAR e formulava i motivi in forma meramente narrativa, con l'introduzione surrettizia di censure relative al contenuto delle schede valutative, estranee all'oggetto del giudizio d'appello. In ogni caso, l'appello è stato ritenuto infondato nel merito. Il Collegio ha condiviso il TAR secondo cui mancava un interesse concreto a impugnare l'atto, poiché il provvedimento del 24 settembre 2013 aveva dato seguito alla doglianza del militare circa l'errata esecuzione del decreto n. 93 del 2013. L'Amministrazione conserva il potere generale di riesaminare e correggere i propri atti anche quando sia stato proposto un ricorso gerarchico sugli stessi. Il ricorso gerarchico del 28 agosto 2013 è stato comunque successivamente definito con decreto n. 16 del 5 febbraio 2014 per cessazione della materia del contendere. La scelta tra rettifica e annullamento delle schede valutative, in relazione alla tipologia dei vizi, spettava all'Amministrazione; tale scelta era già stata compiuta con il decreto n. 93 del 2013, non impugnato. L'annullamento delle schede ricompilate non costituiva un ordinario annullamento d'ufficio destinato a eliminare definitivamente l'atto e a produrre automaticamente la reviviscenza di atti anteriori, ma un intervento volto a ricondurre il procedimento alla decisione amministrativa già assunta. Le schede originarie non erano mai state definitivamente caducate, essendo stata disposta la loro rettifica e non la loro sostituzione mediante una nuova valutazione. L'Amministrazione aveva inoltre esplicitamente chiarito l'invalidità della ricompilazione e la necessità di rettificare le schede in conformità al decreto n. 93 del 2013. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
Il giudice richiama il principio secondo cui l'appello deve contenere censure specifiche contro le argomentazioni della sentenza impugnata; il riferimento all'articolo è implicito nella disciplina generale del processo amministrativo, non oggetto di autonoma interpretazione nel testo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'articolo 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'appello amministrativo è inammissibile quando non consente di individuare specifiche censure contro le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a narrare nuovamente la vicenda o a riproporre le doglianze formulate in primo grado.
- Sono inammissibili, in appello, le censure dirette contro atti o profili estranei all'oggetto della sentenza impugnata e del provvedimento devoluto al giudice d'appello; non è possibile introdurre surrettiziamente un autonomo sindacato sul contenuto di atti non impugnati nel giudizio pertinente.
- La proposizione di un ricorso gerarchico non impedisce all'Amministrazione di esercitare il potere di riesaminare e correggere i propri atti, quando tale intervento sia diretto a dare corretta esecuzione a una precedente determinazione amministrativa.
- La scelta tra rettifica e annullamento di una scheda valutativa rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e deve essere effettuata in relazione alla tipologia dei vizi da emendare; tale scelta non può essere sostituita dal giudice in assenza di specifici vizi di legittimità.
- L'eliminazione di un atto adottata per ricondurre il procedimento alla corretta esecuzione di una precedente decisione amministrativa non equivale necessariamente a un ordinario annullamento d'ufficio con automatica caducazione e successiva reviviscenza degli atti anteriori: occorre considerare il contenuto dispositivo complessivo e la volontà espressa dall'Amministrazione.
- Quando l'Amministrazione abbia disposto la rettifica di atti valutativi originari, anziché la loro sostituzione mediante una nuova valutazione, tali atti conservano la loro efficacia di base e possono essere rettificati secondo la decisione amministrativa già adottata.
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