Sentenza n. 2749/2026 - Milano, Sezione 1
per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 638/2025, depositata e resa pubblica il 26 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 98/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, mediante accredito di euro 500,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento esecutivo. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente e gli interessi secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell’Amministrazione, anche l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, comprese le misure necessarie per assicurare l’esecuzione della decisione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria, nonostante la notificazione del titolo, ometta di adottare gli atti necessari a conformarsi alla decisione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l’azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza per obblighi di pagamento presuppongono il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato e può ricorrere, in caso di insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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