Sentenza del 14/07/2017 n. 17486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, determinando, mediante gli studi di settore, maggiori ricavi non dichiarati per 46.000 euro, con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpeg, Irap e Iva. Il contribuente aveva contestato l'accertamento, sostenendo l'illegittimità dell'applicazione degli studi di settore e l'insufficienza della motivazione dell'atto. Le Commissioni tributarie avevano accolto il ricorso, rilevando, tra l'altro, l'assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, poiché lo scostamento era pari soltanto al 4,23%. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando l'erronea interpretazione dei presupposti per l'applicazione degli studi di settore e la valutazione della motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva escluso la presenza di gravi incongruenze, requisito necessario per utilizzare legittimamente gli studi di settore come metodo di accertamento. Uno scostamento del 4,23% è stato considerato lieve e non sufficiente, da solo, a giustificare l'accertamento standardizzato. Poiché questa motivazione era autonoma e sufficiente a sostenere la decisione impugnata, la Corte ha dichiarato inammissibili per carenza di decisività le censure relative alle ulteriori ragioni della sentenza. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200 euro, oltre spese generali, accessori e legge.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
"gravi incongruenze" tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore
La norma richiede la presenza di gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore affinché l'Amministrazione possa legittimamente utilizzare tale metodologia per l'accertamento del reddito.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1
La disposizione non ha eliminato il requisito delle gravi incongruenze previsto dall'art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993, anche se non lo richiama espressamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Prevede poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso concreto, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare definitivamente la censura relativa al suo utilizzo, poiché la decisione era già fondata sull'assenza di gravi incongruenze.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Disciplina i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria in materia di Iva. Anche tale profilo è rimasto assorbito dall'accertata insufficienza dello scostamento.
Principio delle rationes decidendi autonome
Quando una sentenza è sostenuta da più motivazioni autonome e ciascuna è sufficiente a giustificare il risultato, la conferma di una sola di esse rende prive di interesse le censure contro le altre.
Massime di principio
- L'applicazione degli studi di settore non può fondarsi su un qualsiasi scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati: deve emergere una grave incongruenza, valutata concretamente e non in modo meramente automatico.
- Uno scostamento percentuale contenuto, come quello del 4,23% esaminato nella sentenza, può essere considerato lieve e quindi insufficiente, da solo, a legittimare un accertamento standardizzato.
- In presenza di un contraddittorio con il contribuente, l'avviso di accertamento deve confrontarsi adeguatamente con le giustificazioni fornite e spiegare perché non siano state accolte; tuttavia, se esiste un'altra motivazione autonoma sufficiente, le eventuali carenze sulle ulteriori motivazioni possono risultare non decisive.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale contestare tutte le ragioni autonome poste a fondamento della sentenza: se anche una sola rimane valida, il ricorso può essere rigettato o le altre censure dichiarate inammissibili.
- La stima derivante dagli studi di settore non esonera l'Amministrazione dal dimostrare, nel caso concreto, la reale inattendibilità dei ricavi dichiarati e la gravità dello scostamento.
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