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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13284/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione IVA relativa all’anno 2008 di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese il 15 ottobre 2008. Nella dichiarazione era stato compilato per errore il quadro VX5 invece del VX4, relativo alla richiesta di rimborso, pur in presenza di un credito IVA di euro 88.946,00 non compensato. Nel gennaio 2013 veniva presentata istanza di rimborso, ma l’Agenzia delle entrate la respingeva ritenendo decorsi i termini biennali di decadenza. Il soggetto che aveva agito in giudizio impugnava il diniego sostenendo che il diritto al rimborso fosse soggetto alla prescrizione ordinaria. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la decisione dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva: la società era già estinta, il ricorso era stato proposto dal soggetto nella qualità di liquidatore e solo successivamente era stata spesa la qualifica di delegato dei soci. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato interno e delle norme processuali tributarie e civili, lamentando: 1) che sulla legittimazione del liquidatore si fosse formato giudicato interno per mancata impugnazione; 2) che fosse erroneo negare la possibilità di precisare o rettificare il titolo della legittimazione attiva, cioè di spendere la qualità di delegato dei soci della società estinta invece di quella di liquidatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese con conseguente estinzione determina, in un processo instaurato successivamente o comunque senza valida capacità processuale della società, un vizio originario insanabile del giudizio e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla. Tale vizio è rilevabile in ogni stato e grado e non può essere neutralizzato invocando un giudicato interno sul punto. Inoltre, ha ritenuto che non fosse consentito trasformare in corso di causa il titolo della legittimazione attiva da liquidatore di una società estinta a delegato dei soci: non si trattava di una mera specificazione, ma di un inammissibile mutamento dei presupposti soggettivi dell’azione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno, ma ritenuto non decisivo di fronte a un vizio originario di difetto di legittimazione.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte esclude che possa precludere il rilievo officioso del difetto originario di legittimazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul giudicato, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non impedisce il rilievo del difetto originario di capacità/legittimazione processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle domande ed eccezioni in appello.

  • artt. 49, 53, 54, 56, 57 e art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dal ricorrente per la disciplina del processo tributario; la Corte li considera nel contesto della censura, ma ritiene comunque infondato il ricorso.

  • art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione nel processo tributario.

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente sul tema della capacità di stare in giudizio.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di capacità processuale.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza processuale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere la sanabilità/integrazione della rappresentanza; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della rimessione in termini o sanatoria, ma non ritenuto utile al caso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali invocate.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul titolo e sugli effetti del processo, senza esito favorevole.

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel ricostruire l’orientamento per cui, in presenza di difetto originario insanabile, la sentenza deve essere cassata senza rinvio; nel caso concreto il principio è richiamato solo in motivazione, ma la Corte decide comunque per il rigetto del ricorso proposto avverso la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    Ritenuto inapplicabile perché introdotto molti anni dopo l’estinzione della società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione ad causam va verificata in ogni stato e grado del giudizio e consiste nella prospettazione, da parte dell’attore, di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto azionato; tuttavia, la sua carenza originaria e insanabile è rilevabile officiosamente e non è sanata da preclusioni o da un preteso giudicato interno.
  • Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione, l’ex liquidatore non ha più legittimazione a rappresentarla in giudizio, né per resistere a pretese fiscali né per impugnare il diniego di un rimborso riferito alla società estinta.
  • Nel processo tributario, quando il giudizio è introdotto da un soggetto che spende una qualità processuale ormai cessata, il vizio attiene ai presupposti originari dell’azione e impedisce di considerare la domanda validamente proposta in nome della società estinta.
  • Non è consentito, in corso di causa, mutare radicalmente il titolo della legittimazione attiva da quello originariamente speso in ricorso, se ciò comporta la sostituzione del soggetto processualmente legittimato o la modifica dei presupposti soggettivi dell’azione.
  • La sopravvivenza di eventuali rapporti sostanziali facenti capo alla società estinta non implica automaticamente la sopravvivenza della legittimazione processuale in capo al liquidatore; occorre che l’azione sia proposta dal soggetto effettivamente legittimato secondo la vicenda successoria conseguente all’estinzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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