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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 327/2025 in data 20 maggio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione di € 3.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 327/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al docente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 28 maggio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 4 dicembre 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e la nomina preventiva di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la notificazione della sentenza e l’omesso adempimento dell’Amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, compiendo gli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del Commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale parametro per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto al docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Sono richiamati nella domanda del ricorrente con riferimento alle modalità e alle funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali da essa derivanti.
  • La prova del passaggio in giudicato, della notificazione della pronuncia all’amministrazione e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica comunicazione del creditore.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compensi aggiuntivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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