Cassazione Civile, Ordinanza n. 18591/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una persona fisica per reddito sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla mancata dichiarazione dei redditi e all'acquisto di autovetture usate. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo giustificato l'acquisto con somme già disponibili nella sfera patrimoniale della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, valorizzando la documentazione prodotta e affermando che i coefficienti presuntivi del redditometro non integrano presunzione assoluta e possono essere disapplicati se irragionevoli o sproporzionati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la prova offerta dalla contribuente non fosse rigorosa e non fosse idonea a superare la presunzione derivante dagli indici redditometrici. In sostanza, la ricorrente contestava la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, nell'accertamento sintetico delle persone fisiche, il fisco è dispensato da ulteriori prove oltre all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre incombe sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche provando che il maggior reddito deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Tuttavia, la censura dell'Agenzia mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità perché riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi affermato che non vi era violazione o falsa applicazione di legge, ma una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico fondato sui coefficienti del redditometro legittima l'operato dell'Amministrazione senza ulteriori prove sui fatti-indice, ma consente al contribuente di dimostrare con idonea documentazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 2728 c.c.
La presunzione legale collegata agli indici di capacità contributiva opera nei limiti riconosciuti dalla disciplina dell'accertamento sintetico, ma non esclude la prova contraria del contribuente nei termini consentiti dalla legge.
art. 2697 c.c.
L'onere di superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente, che deve provare la diversa provenienza o inesistenza del reddito presunto.
art. 360 c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio dimostrando l'esistenza dei fattori-indice previsti dalla disciplina applicabile, mentre il contribuente deve fornire prova contraria idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- La prova contraria del contribuente può consistere anche nella dimostrazione che le spese o gli acquisti contestati sono stati sostenuti con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con risorse già disponibili.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle fonti ritenute più attendibili spettano al giudice di merito.
- Il redditometro non esonera il giudice dal vagliare la prova contraria del contribuente e non attribuisce ai coefficienti presuntivi valore di presunzione assoluta insuscettibile di contestazione.
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