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Sentenza

Sentenza n. 10909/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 786/2013 del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro e al decreto ingiuntivo esecutivo n. 155/2020 del 22 febbraio 2020 (R.G. n. 828/2020);

Giustizia amministrativa202506846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario e a un decreto ingiuntivo esecutivo relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento di differenze retributive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 786/2013 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'anzianità di servizio prevista dalla contrattazione collettiva del settore scuola per il personale a tempo indeterminato in base ai periodi lavorati e aveva condannato il Ministero al pagamento delle eventuali differenze retributive, nonché al decreto ingiuntivo esecutivo n. 155/2020, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 11.258,51 per differenze retributive, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il Ministero, in data 31 dicembre 2025, aveva integralmente pagato le somme dovute, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata in ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione mediante il pagamento delle somme dovute da parte del Ministero. La definizione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, e le ha liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento specifico del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente alla pronuncia giurisdizionale azionata durante il processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando una pretesa sostanziale da soddisfare.
  • L'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza o di un decreto ingiuntivo esecutivo determina la piena soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza e consente la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessata materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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