Cassazione Penale, Sentenza n. 46222/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando la decisione del GUP di Pistoia resa in rito abbreviato, ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reati connessi alla detenzione di 729 kg di hashish), assorbendo il capo B nel capo A e rideterminando la pena. I difensori hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p., perché la Corte avrebbe, di fatto e senza adeguata motivazione, rinnovato d'ufficio l'istruttoria acquisendo la nota del PM del 31/01/2014 e l'annotazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, documenti pertinenti alla verifica della chiamata in correità effettuata da uno degli imputati e alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; (2) vizio di motivazione per avere escluso le circostanze attenuanti generiche, trascurando la regolarità della presenza sul territorio nazionale di Abderrahim, la remota anzianità dell'unico precedente penale rispetto ai fatti e il comportamento processuale corretto, oltre a sminuire il valore delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la rinnovazione istruttoria fosse d'ufficio e immotivata: l'acquisizione della documentazione era avvenuta anche su sollecitazione della difesa per valutare gli esiti delle indagini sulla chiamata in correità, e la Corte d'appello ha fornito una motivazione implicita ma chiara (analisi dei documenti e valutazione dell'assenza di esiti utili a identificare il fornitore della droga). La giurisprudenza consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello anche nel rito abbreviato per valutare l'attenuante di collaborazione ex art. 73, comma 7. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: l'esercizio del potere discrezionale della Corte d'appello è stato non irragionevole, la valutazione che gli imputati hanno ammesso solo fatti evidenti (arresto in flagranza), la mancanza di prova del grave disagio socio-economico e la considerazione che il precedente penale si è realizzato dopo l'esecuzione di precedenti condanne (quindi senza effetto risocializzante) sono motivazioni adeguate. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 4
La fattispecie è stata richiamata per la qualificazione dei reati relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti (hashish); la Corte d'appello ha ritenuto applicabile questa norma nel rideterminare la qualificazione e la pena.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7
Si tratta dell'attenuante relativa alla collaborazione in reati sugli stupefacenti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno valutato che la documentazione acquisita non dimostrava l'esistenza di una collaborazione utile a riconoscere l'attenuante, e la giurisprudenza ammette la rinnovazione istruttoria in appello nel rito abbreviato per verificare tale circostanza.
cod. proc. pen., art. 603, comma 3
Il motivo dedotto lamentava violazione di questa norma (sulla decisione collegiale in specifiche ipotesi procedurali), ma la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse una rinnovazione d'ufficio immotivata: l'acquisizione documentale era stata sollecitata anche dalla difesa e la Corte ha dato motivazioni, implicite ma chiare, per l'integrazione istruttoria.
cod. proc. pen., art. 616
La dichiarazione di inammissibilità ha fatto applicare questa norma per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000).
Massime di principio
- In appello, anche nel rito abbreviato, la Corte può rinnovare o integrare l'istruttoria per valutare circostanze attenuanti specifiche (es. collaborazione ex art. 73, comma 7 DPR 309/1990), specialmente se l'acquisizione di documenti è stata sollecitata dalla difesa; tale attività è ammessa se adeguatamente motivata, anche in forma implicita ma comprensibile nel contesto.
- La mera acquisizione di atti o note del PM o delle forze dell'ordine non costituisce di per sé una rinnovazione istruttoria illegittima, se è collegata a richieste difensive e la Corte spiega (anche sinteticamente) perché i nuovi elementi non mutano la valutazione probatoria.
- La Corte di appello ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la sua decisione verrà annullata in Cassazione solo se motivata da manifesta illogicità o irragionevolezza palesi.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o di situazioni socio-economiche favorevoli, il difensore deve fornire elementi probatori concreti; mere affermazioni non sono sufficienti.
- I precedenti penali possono incidere negativamente sull'apprezzamento dell'efficacia rieducativa della pena; se un precedente è intervenuto dopo esecuzioni di pene precedenti, la Corte può ritenere che non sia sorto un effetto risocializzante.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese e spesso a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo è quindi importante per evitare conseguenze economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45973/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45974/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45975/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45977/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45980/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45982/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →