Sentenza del 03/02/2016 n. 2078 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale del comune - Uso discontinuo del posto fisso - Criterio dell'omogeneità potenziale dei rifiuti - Tariffa convenzionale stabilita da regolamento comunale - Calcolo sulla presenza settimanale consentita nell'anno - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per il 2009, notificato il 13 ottobre 2009, relativo a un posto fisso nel mercato settimanale, classificato come banco di vendita all’aperto non alimentare. La contribuente contestava il calcolo della tassa giornaliera su base settimanale, sostenendo che la tassa annuale dovesse essere divisa per 365 e rapportata ai giorni di presenza effettiva; contestava inoltre la motivazione sul procedimento di calcolo e le sanzioni applicate.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione. La Cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi, ritenendo legittimo il calcolo fondato sui giorni di presenza consentiti dal regolamento comunale (nella fattispecie, 52 nell’anno), senza necessità di considerare le presenze effettive o di dividere la tassa annuale per 365. Ha condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre spese forfetarie e accessorie, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Le contestazioni sulle sanzioni non sono state oggetto di un’autonoma statuizione nella motivazione riportata.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77, comma 2
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani... maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
Per l’occupazione temporanea, la tariffa giornaliera può essere determinata facendo riferimento alla tariffa annuale, con la maggiorazione prevista dalla norma. La disposizione non impone di calcolare la tassa in base ai giorni di presenza effettiva: è compatibile con una tariffa convenzionale riferita ai giorni in cui l’area è disponibile secondo il regime di occupazione consentito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta, quando sussistono i presupposti di legge, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per la TARSU relativa a un posto fisso in un mercato settimanale, l’uso discontinuo non comporta automaticamente che la tassa debba essere calcolata sulle sole presenze effettive: può rilevare il periodo in cui l’area è disponibile secondo le giornate consentite.
- Un regolamento comunale può adottare una tariffa convenzionale rapportata ai giorni di mercato autorizzati, purché il criterio sia coerente con la disciplina dell’art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993.
- La disponibilità dell’area produttiva di rifiuti può giustificare il prelievo anche per le giornate in cui l’esercente non è concretamente presente, poiché il servizio comporta costi fissi legati alla messa a disposizione dell’area.
- In Cassazione, la contestazione del calcolo deve confrontarsi con l’accertamento della CTR e indicare specificamente l’errore di diritto o il vizio motivazionale; la mera preferenza per un diverso criterio matematico non è sufficiente a superare un accertamento ritenuto corretto.
Testo integrale
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