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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20971 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso dell'IVA non detratta negli anni d'imposta 2000-2003, a causa della limitazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 1, successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'istanza di rimborso del 14 marzo 2005 fosse tardiva e contestava inoltre l'applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 258/2006, nonché l'adeguatezza della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia dichiarativa ed ex tunc: pertanto, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dal pagamento dell'imposta e non dalla successiva sentenza europea. Tuttavia, per l'IVA relativa al periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003, il legislatore aveva fissato una decorrenza speciale del termine al 15 novembre 2006; l'istanza del 14 marzo 2005 era quindi tempestiva per tale annualità. Il diritto al rimborso per gli anni 2000, 2001 e 2002 era invece decaduto. La Corte ha escluso che gli adempimenti formali previsti dal D.L. n. 258/2006 avessero natura costitutiva del diritto o imponessero la ripresentazione della domanda già pendente. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente agli anni 2000-2002 e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato per tali annualità. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    entro il termine di decadenza biennale dal pagamento o dal giorno, se posteriore, in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

    La norma disciplina il termine biennale per la presentazione delle istanze di rimborso non soggette a una procedura speciale. In via generale il termine decorre dal pagamento dell'imposta, non dalla successiva pronuncia che accerti l'incompatibilità della norma interna.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 19-bis.1

    diritto alla detrazione dell'IVA

    La pronuncia ha ritenuto che la norma generale sulla detrazione riacquisti piena efficacia quando la norma interna limitativa è incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Il diritto alla detrazione o al rimborso nasce direttamente dalle operazioni imponibili e dall'esigibilità dell'imposta.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito nella L. 10 novembre 2006, n. 278

    Resta ferma ... la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    La disciplina speciale ha regolato le modalità di recupero dell'IVA, anche mediante una procedura forfetaria, ma gli adempimenti previsti non costituivano il presupposto sostanziale del diritto al rimborso e non imponevano la ripresentazione delle domande già proposte in giudizio.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 17

    il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale della neutralità dell'IVA. Gli Stati membri non possono introdurre condizioni ulteriori che modifichino i fatti costitutivi del diritto previsto dal diritto dell'Unione.

  • Codice civile, art. 2935

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La Corte ha precisato che l'esistenza di un impedimento di fatto o di una norma interna illegittima non impedisce, di regola, la decorrenza dei termini di prescrizione o decadenza quando il diritto avrebbe potuto essere fatto valere mediante un'azione giudiziale.

  • Costituzione, art. 3

    principio di parità di trattamento

    La decorrenza speciale prevista per i crediti IVA del periodo 1 gennaio 2003-13 settembre 2006 è stata applicata anche ai rapporti pendenti, per evitare una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    decidendo la causa nel merito

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti istruttori, la Cassazione ha potuto decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda di rimborso per gli anni 2000-2002.

Massime di principio

  • Quando una successiva sentenza europea dichiara incompatibile una norma fiscale nazionale, essa ha normalmente natura dichiarativa ed efficacia ex tunc: non fa nascere il diritto, ma accerta che il diritto esisteva già.
  • La pronuncia europea, di regola, non sospende né sposta automaticamente il termine di decadenza o prescrizione; il contribuente deve attivarsi entro il termine decorrente dal pagamento o dall'insorgenza del diritto, salvo specifiche disposizioni legislative transitorie.
  • Una disciplina legislativa successiva può introdurre una decorrenza speciale o modalità agevolate di rimborso, ma tali formalità non possono essere interpretate come costitutive del diritto sostanziale se la legge non lo prevede chiaramente.
  • Le domande di rimborso già presentate e i giudizi pendenti non devono essere automaticamente riproposti secondo una nuova procedura, salvo che la normativa disponga espressamente l'improcedibilità o che il contribuente scelga una procedura alternativa, ad esempio forfetaria.
  • Il rimborso dell'IVA richiede comunque la prova dei presupposti sostanziali, come l'inerenza dei beni e servizi all'attività economica e il loro impiego in operazioni imponibili.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure relative a omessa motivazione o nullità processuale devono indicare con precisione che la questione era stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito; non è sufficiente allegare genericamente che essa era stata contestata.

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