Parere n. 854/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Cardiomed S.p.A. contro la Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud e nei confronti della Regione Campania e della Casa di salute S. Lucia per l’annullamento dei provvedimenti della ASL Napoli 3 Sud: a) prot. 114901 del 9 giugno 2023, avente ad oggetto "Saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021"; b) prot. 117936 del 14 giugno 2023, avente ad oggetto “Rettifica/integrazione nota n. 111606 del 6 giugno 2023 ad oggetto “Saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021", ivi incluso il provvedimento allegato prot. 115071 del 9 giugno 2023, avente ad oggetto "Rettifica/integrazione nota 111606 del 6/6/2023 ad oggetto: saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021"; c) comunicazioni della stessa ASL nn. 120149,120168, 120130, 120116 del 16 giugno 2023 di avvio del procedimento teso al recupero del saldo amministrativo contabile per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020; d) provvedimenti della stessa ASL nn. 132796, 132855, 132888, 132899 del 4 luglio 2023, di chiusura procedimento teso al recupero del saldo amministrativo contabile per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020; e) provvedimenti della stessa ASL nn. 188285, 188534, 188961, 189089 del 4 ottobre 2023, aventi ad oggetto "Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. Cardiomed s.r.l. ex Casa di Cura Trusso" per le RTU per gli anni 2017, 2018,2019 e 2020; f) ove occorra della delibera aziendale della stessa ASL n. 718 del 21 giugno 2023; g) ove occorra e in quanto richiamati nei suddetti atti, ma dai contenuti sconosciuti, della nota della stessa ASL n. prot. 111606 del 6 giugno 2023, nonché delle delibere aziendali della ASL n. 397 del 4 maggio 2022, n. 1121 del 15 dicembre 2021, n. 698 del 28 luglio 2022, n. 1036 del 16 novembre 2022, n. 37 de1 17 gennaio 2023, n. 1168 del 9 dicembre 2022 e n. 1034 dei 16 novembre 2022; h) nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenziali ai provvedimenti impugnati ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti dell'ASL Napoli 3 Sud relativi alla regressione tariffaria unica e al recupero di somme per prestazioni di specialistica ambulatoriale rese negli anni 2017-2021
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, accreditata per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e titolare di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, ha impugnato gli atti con cui l'ASL Napoli 3 Sud ha determinato una decurtazione del fatturato e richiesto il pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di regressione tariffaria unica per gli anni 2017-2021. Sono stati censurati, tra l'altro, la violazione della normativa sanitaria, degli accordi contrattuali e dei principi costituzionali, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'applicazione retroattiva e tardiva della regressione, l'assenza di monitoraggio periodico da parte del tavolo tecnico, l'oscurità dei criteri di calcolo, la violazione della concorrenza e della buona amministrazione, nonché l'eccesso di potere e lo sviamento. L'Amministrazione ha sostenuto che le contestazioni sui criteri e sui calcoli avrebbero dovuto essere sottoposte al tavolo tecnico previsto dal contratto, che la determinazione della regressione sarebbe attività vincolata conseguente alla fissazione dei tetti di spesa regionali e che la clausola di salvaguardia sottoscritta dalla ricorrente comporterebbe la rinuncia alle azioni contro gli atti determinativi di budget e tetti di spesa. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda la giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023 e dei successivi orientamenti non univoci della giurisprudenza amministrativa.
Il parere
La Sezione ha ritenuto l'affare non maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio, senza pronunciarsi sulle questioni di rito e di merito. Pur rilevando che l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 32259/2023 ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria in una controversia riguardante le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria, la Sezione ha osservato che nel caso concreto le censure investono anche l'individuazione dei criteri utilizzati per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa. È quindi necessario chiarire se gli atti impugnati siano meri atti esecutivi di criteri già stabiliti a monte, ovvero se dispongano di un margine di discrezionalità o stabiliscano essi stessi i criteri di riparto. Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l'ASL Napoli 3 Sud ove necessario, chiarendo il fondamento giuridico della RTU, la fonte e il contenuto dei criteri di riparto, il rapporto tra tali criteri e le delibere di definizione della RTU, gli eventuali effetti dell'accoglimento sugli importi dovuti dagli operatori non ricorrenti e la possibile presenza di controinteressati. Dovranno inoltre essere trasmesse le delibere regionali pertinenti e chiarito se gli atti impugnati siano stati comunicati o pubblicati, ai fini della valutazione della ricevibilità o ammissibilità del ricorso. Il termine assegnato è di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere; la relazione integrativa dovrà essere previamente partecipata alle altre parti, con un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Osservazioni
Giurisdizione e natura degli atti impugnati
Occorre chiarire se gli atti impugnati, in particolare le intimazioni di pagamento e le richieste di recupero a valle della regressione tariffaria, costituiscano atti paritetici meramente esecutivi del rapporto contrattuale, rilevanti sul piano patrimoniale e quindi devoluti alla giurisdizione ordinaria, oppure se involgano l'esercizio di poteri autoritativi nella determinazione dei criteri di regressione, con possibile riconoscimento della giurisdizione amministrativa.
Fondamento giuridico del meccanismo della RTU
Il Ministero deve indicare la specifica fonte normativa o regionale che fonda il meccanismo della regressione tariffaria unica, trasmettendo anche la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le delibere regionali che hanno definito il meccanismo applicabile alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.
Criteri di riparto della regressione tariffaria
Devono essere individuate la fonte e le modalità di determinazione dei criteri con cui il superamento del tetto di spesa di branca o macroarea viene imputato alla singola struttura accreditata. Occorre precisare se tali criteri derivino da delibere regionali, delibere dell'ASL, accordi contrattuali individuali, delibere di definizione della RTU o dai lavori del tavolo tecnico.
Margine di discrezionalità delle delibere di definizione della RTU
La relazione integrativa deve chiarire se le delibere di definizione della RTU siano meramente attuative o esecutive di criteri già fissati a monte, se dispongano di un margine discrezionale nella loro applicazione o se stabiliscano esse stesse i criteri, eventualmente sulla base dell'istruttoria svolta dal tavolo tecnico.
Eventuali controinteressati
Occorre verificare se l'eventuale accoglimento del ricorso possa comportare la ridefinizione in aumento degli importi dovuti dagli operatori non ricorrenti, così da accertare l'eventuale presenza di controinteressati ai quali il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere notificato.
Comunicazione o pubblicazione degli atti
Il Ministero deve chiarire se le delibere di regressione tariffaria impugnate siano state comunicate o pubblicate, al fine di consentire alla Sezione di valutare i profili di ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il supplemento istruttorio deve essere svolto entro novanta giorni dal ricevimento del parere. La relazione integrativa deve essere previamente comunicata alle altre parti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata quale base degli accordi contrattuali tra le strutture private accreditate e le aziende sanitarie; l'Amministrazione collega alla sottoscrizione dell'accordo anche l'accettazione della clausola di salvaguardia relativa a budget e tetti di spesa.
l. 833/1978
La ricorrente ne deduce la violazione nell'applicazione del sistema di regressione tariffaria.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La ricorrente ne deduce la violazione; l'art. 8-quinquies è richiamato per gli accordi contrattuali con le strutture accreditate.
d.lgs. 1993, n. 517
La ricorrente ne deduce la violazione.
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
Nel testo è indicato come d.lgs. n. 299; la ricorrente ne deduce la violazione.
art. 1219 c.c.
È richiamato negli atti ASL di richiesta di pagamento e costituzione in mora.
ordinanza Corte di cassazione, Sezioni Unite, 21 novembre 2023, n. 32259
si tratta [...] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria
Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario quando le contestazioni riguardano soltanto modalità, tempi e calcoli della regressione, in un contesto nel quale l'ASL agisce iure privatorum e incide sul corrispettivo contrattuale mediante operazioni di calcolo.
delibera della Giunta regionale della Campania n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata come uno degli atti regionali che hanno introdotto il meccanismo della regressione tariffaria unica.
Massime di principio
- Quando una controversia sulla regressione tariffaria riguarda esclusivamente modalità, tempi e operazioni di calcolo applicate dall'ASL sul corrispettivo contrattuale, senza contestare i provvedimenti autoritativi a monte che fissano la regressione e i relativi criteri, la controversia può rientrare nella giurisdizione ordinaria.
- Per stabilire la giurisdizione sulle controversie relative alla regressione tariffaria occorre verificare concretamente se l'atto impugnato sia meramente esecutivo di criteri già stabiliti oppure se determini, anche solo in parte, i criteri di imputazione del superamento del tetto di spesa alla singola struttura accreditata.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla natura degli atti di regressione tariffaria, l'autorità decidente può disporre un supplemento istruttorio per acquisire la fonte dei criteri applicati, il rapporto tra gli atti presupposti e quelli applicativi e l'eventuale margine di discrezionalità esercitato dall'amministrazione.
- Nel ricorso straordinario, quando l'eventuale accoglimento può comportare la rideterminazione in aumento degli importi richiesti ad altri operatori, deve essere verificata l'esistenza di soggetti controinteressati ai quali il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
- La verifica della ricevibilità o ammissibilità del ricorso straordinario può richiedere l'accertamento della comunicazione o pubblicazione degli atti impugnati, soprattutto quando la tempestività dell'impugnazione dipende dalla conoscenza legale dell'atto.
Regressione tariffaria unica applicata a una struttura sanitaria accreditata
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata accreditata con il Servizio sanitario regionale contro gli atti dell'ASL Napoli 3 Sud relativi alla regressione tariffaria unica (RTU) per prestazioni di specialistica ambulatoriale rese negli anni 2017-2021. Il procedimento è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero della salute.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente è titolare di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Ha impugnato le note di definizione del saldo amministrativo contabile, le comunicazioni di avvio e conclusione dei procedimenti di recupero, le richieste di pagamento e costituzione in mora, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi.
Gli atti riguardano la decurtazione del fatturato e il recupero di somme conseguenti al superamento dei budget assegnati nell'ambito dei tetti di spesa per branca o macroarea.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto la violazione della normativa sanitaria, degli accordi contrattuali e di numerosi parametri costituzionali, oltre alla violazione della concorrenza e dei doveri di buona amministrazione. Ha contestato, in particolare:
- l'applicazione retroattiva e tardiva della regressione tariffaria;
- la mancata comunicazione di delibere aziendali rilevanti;
- l'assenza di criteri di calcolo chiari e conoscibili;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- la mancata o tardiva attività di monitoraggio del tavolo tecnico previsto dall'accordo contrattuale;
- l'arbitraria determinazione degli importi richiesti a titolo di RTU.
L'Amministrazione ha sostenuto che le contestazioni sui calcoli avrebbero dovuto essere trattate nel tavolo tecnico previsto dal contratto, che la determinazione della RTU sarebbe attività vincolata conseguente ai tetti di spesa regionali e che il ritardo, ove produttivo di danno, potrebbe rilevare eventualmente sul piano risarcitorio, senza incidere sulla legittimità del calcolo. Ha inoltre richiamato la clausola di salvaguardia contenuta nell'accordo contrattuale.
Questione preliminare sulla giurisdizione
La Sezione non ha esaminato definitivamente il ricorso, ritenendo necessario chiarire preliminarmente la giurisdizione.
È stata richiamata l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, resa in una controversia riguardante una delibera di definizione della RTU dell'ASL Napoli 3 Sud. In quella decisione la giurisdizione ordinaria è stata affermata perché le censure riguardavano soltanto il modo e il momento di applicazione della regressione, senza investire i provvedimenti a monte che avevano stabilito la regressione e i criteri di calcolo. Secondo le Sezioni Unite, in tale situazione l'ASL opera iure privatorum, incidendo sul corrispettivo contrattuale mediante operazioni di calcolo.
La Sezione osserva tuttavia che nel caso in esame le doglianze sembrano riguardare anche l'individuazione dei criteri attraverso i quali è stato determinato il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa. Per questo motivo non è ancora possibile stabilire con certezza se la controversia abbia natura esclusivamente patrimoniale e contrattuale oppure coinvolga l'esercizio di poteri autoritativi.
Orientamenti giurisprudenziali non univoci
Il parere segnala che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza non si è uniformata. Sono richiamati, in senso favorevole alla giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418, e, in senso favorevole alla giurisdizione ordinaria, il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526.
La qualificazione della controversia dipende quindi dalla concreta funzione svolta dagli atti di definizione della RTU: se essi applicano criteri già stabiliti, possono avere natura meramente esecutiva; se invece definiscono o precisano autonomamente tali criteri, possono assumere rilievo provvedimentale e autoritativo.
Supplemento istruttorio richiesto
La Sezione ha disposto che il Ministero della salute integri la relazione istruttoria, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l'ASL Napoli 3 Sud ove necessario. L'integrazione dovrà:
- indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
- trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003;
- trasmettere le delibere regionali che hanno definito il meccanismo applicabile agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- individuare la fonte dei criteri di riparto della regressione tra le singole strutture;
- chiarire se i criteri siano contenuti in delibere regionali, delibere dell'ASL, accordi contrattuali, delibere di definizione della RTU o documenti del tavolo tecnico;
- precisare il rapporto tra i criteri a monte e le delibere di definizione della RTU;
- chiarire se le delibere applicative siano meramente esecutive, esercitino un margine di discrezionalità oppure stabiliscano esse stesse i criteri;
- verificare se l'eventuale accoglimento del ricorso possa aumentare gli importi dovuti dagli operatori non ricorrenti;
- accertare, in tale ipotesi, l'eventuale presenza di controinteressati;
- chiarire se le delibere impugnate siano state comunicate o pubblicate, ai fini della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Contraddittorio e prosecuzione del procedimento
Il Ministero deve depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione dovrà essere comunicata alle altre parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori senza pregiudicare alcuna questione di rito o di merito e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Non è stato quindi deciso né il merito delle censure sulla regressione tariffaria né in via definitiva il riparto di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mag 2026Parere n. 834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →