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Sentenza

Sentenza n. 3298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto ai ricorsi n. 2204 del 2025, n. 2257 del 2025 e n. 2362 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 22595/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 22595/2024 e, in primo grado, provvedimento AGCM n. 30671 del 13 giugno 2023, recante accertamento di pratiche commerciali scorrette e sanzioni per la promozione "Cambia con Galaxy"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionisti sanzionati)

Prevale il privato

La controversia

Le tre società hanno contestato l'accertamento AGCM relativo a una pratica commerciale ingannevole e aggressiva collegata alla promozione di acquisto di nuovi dispositivi Samsung con possibile valutazione e acquisto di dispositivi usati da parte di World Business o Opia. Quanto all'ingannevolezza, le appellanti hanno dedotto che i messaggi pubblicitari, i termini e condizioni e i moduli di cessione illustrassero adeguatamente la struttura dell'operazione, la natura eventuale della vendita dell'usato, i criteri di valutazione, il coinvolgimento dei soggetti terzi e l'impossibilità di svincolarsi dall'acquisto del nuovo. Hanno inoltre contestato l'imputabilità della pratica a World Business e Opia, sostenendo di avere svolto ruoli meramente ausiliari e di non avere definito la comunicazione promozionale. Quanto all'aggressività, World Business e Samsung hanno negato che gli adempimenti, i tempi di gestione, le difficoltà operative e la necessità di richiedere la restituzione dell'usato integrassero molestie, coercizione o indebito condizionamento; Opia ha dedotto, in particolare, l'assenza di reclami e di prova di ritardi o condizionamenti nella fase da essa gestita. Samsung ha inoltre censurato la tardività della notifica del provvedimento, sostenendo che il termine di conclusione fosse scaduto prima della notifica. Tutte le appellanti hanno infine contestato la quantificazione delle sanzioni per difetto di motivazione, sproporzione, mancata personalizzazione, erronea valutazione della gravità, della durata, della collaborazione e delle rispettive dimensioni economiche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli. Ha confermato l'accertamento della pratica commerciale ingannevole a carico di tutte le società per il periodo considerato. I messaggi pubblicitari, valutati nel loro complesso e nella loro struttura grafica, enfatizzavano la semplicità e l'immediatezza del passaggio dal vecchio al nuovo dispositivo, lasciando in ombra la natura eventuale dello sconto, la subordinazione del beneficio alla valutazione dell'usato, l'impossibilità di recedere dall'acquisto del nuovo e il coinvolgimento di soggetti terzi. La successiva disponibilità dei termini e condizioni non poteva sanare la carenza informativa del primo contatto, perché il messaggio promozionale aveva già prodotto un effetto di aggancio. La responsabilità è stata correttamente imputata anche a World Business e Opia, poiché avevano aderito alla collaborazione commerciale, conoscevano o avrebbero dovuto conoscere le modalità complessive della promozione e traevano una cointeressenza diretta dalla sua realizzazione. È stata invece ritenuta provata una pratica aggressiva soltanto nella prima fase, dall'inizio di dicembre 2021 alla fine di marzo 2022, riferibile a Samsung e World Business. In tale periodo i ritardi, le inefficienze, la gestione non coordinata dei reclami e la difficoltà di ottenere il pagamento o la restituzione dell'usato avevano creato un indebito condizionamento e un effetto di lock-in sul consumatore, già vincolato all'acquisto del nuovo a prezzo pieno. Non è stata raggiunta la prova dell'indebito condizionamento nella seconda fase, dalla ripresa della promozione fino alla fine di settembre 2022, gestita da Opia: l'assenza di reclami, la puntuale gestione delle richieste e gli altri elementi acquisiti hanno escluso l'aggressività della condotta in quel periodo. È stata quindi esclusa la responsabilità di Opia per la pratica aggressiva e quella di Samsung per la medesima pratica nella seconda fase. Il motivo sulla tardività della notifica è stato respinto: il termine procedimentale è rispettato quando il provvedimento è adottato entro la scadenza, mentre la successiva notificazione attiene alla fase di integrazione dell'efficacia. Le censure ulteriori sulla quantificazione sono state respinte. Il fatturato complessivo è un parametro legittimo per la dimensione economica e la deterrenza della sanzione; non assumono rilievo decisivo margini operativi, fatturato nazionale o profitto lordo. Tuttavia, in ragione dell'esclusione della pratica aggressiva nella seconda fase e, per Samsung, dell'insussistenza materiale della recidiva dopo l'annullamento ex tunc del precedente provvedimento sanzionatorio, il giudice ha esercitato la giurisdizione di merito e disposto la riduzione della sanzione di Opia del 50% e di Samsung del 25%, demandando all'AGCM la riedizione del potere. L'appello di Opia è stato accolto nei limiti indicati; quello di Samsung è stato accolto parzialmente; l'appello di World Business è stato respinto. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata e le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 20-22 d.lgs. 206/2005

    Le pratiche commerciali possono essere ingannevoli non solo per la falsità intrinseca delle informazioni, ma anche per le modalità di presentazione, omissione o collocazione delle informazioni, quando siano idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

  • artt. 24-25 d.lgs. 206/2005

    È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

    L'indebito condizionamento può derivare da pressioni e modalità operative che comprimono concretamente la libertà di scelta del consumatore; nel caso deciso è stato ravvisato nella prima fase per i ritardi, l'incertezza, la mancata gestione coordinata dei reclami e la difficoltà di ottenere il pagamento o la restituzione dell'usato.

  • art. 18, lett. l), d.lgs. 206/2005

    Per indebito condizionamento si intende lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

    La nozione opera come categoria residuale delle pratiche aggressive e non richiede necessariamente un comportamento illecito o fraudolento, essendo sufficiente una pressione idonea a limitare notevolmente la capacità decisionale del consumatore.

  • art. 27, commi 9, 9-ter e 11, d.lgs. 206/2005

    Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è rispettato con l'adozione del provvedimento entro la scadenza; la successiva notificazione incide sull'efficacia dell'atto, non sulla sua tempestiva formazione.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La notificazione dei provvedimenti limitativi integra la fase di efficacia dell'atto già perfezionato e non coincide con il momento della sua adozione.

  • art. 1228 c.c.

    Il professionista risponde dell'attività degli ausiliari di cui si avvale nell'organizzazione e nell'esecuzione della promozione, ove l'attività rientri nel complessivo assetto dell'operazione e il professionista ne tragga vantaggio.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nelle controversie aventi a oggetto sanzioni pecuniarie il giudice amministrativo può esercitare giurisdizione di merito e rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti risultanti dall'accertamento giudiziale.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    In appello sono inammissibili nuovi documenti, salvo che la parte dimostri la loro indispensabilità o l'impossibilità di produrli in primo grado.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Gli appelli proposti contro la medesima sentenza possono essere riuniti.

  • art. 1521 c.c.

    La qualificazione civilistica dell'operazione come vendita a prova non è decisiva per valutare l'ingannevolezza della pratica commerciale, che dipende dalle modalità concrete con cui l'offerta è stata presentata al consumatore.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, la comunicazione pubblicitaria costituisce il momento iniziale della pratica e deve essere chiara, completa e comprensibile già dal primo contatto; informazioni successive contenute in termini e condizioni o in documenti contrattuali non possono sanare una comunicazione promozionale originariamente idonea a creare un effetto di aggancio ingannevole.
  • Una comunicazione commerciale può essere ingannevole anche quando le singole informazioni non siano false in senso stretto, se la loro selezione, omissione, collocazione grafica o modalità di presentazione induce il consumatore medio a percepire l'operazione come più semplice, immediata, unitaria o certa di quanto sia realmente.
  • L'indebito condizionamento integrante una pratica aggressiva può risultare, in un contesto di significativa asimmetria informativa, dal combinato disposto di ritardi, inefficienze, mancato coordinamento nell'assistenza e difficoltà di ottenere il pagamento o la restituzione del bene, quando tali elementi comprimano concretamente la libertà di scelta del consumatore. La sola complessità astratta della struttura contrattuale non è però sufficiente senza prova del condizionamento nella concreta fase di esecuzione.
  • Il professionista che organizza una promozione e si avvale di soggetti ausiliari risponde delle modalità complessive dell'offerta quando ne conosca o debba conoscerne i contenuti, vi abbia aderito e ne tragga un vantaggio economico; l'esternalizzazione materiale di segmenti dell'attività non esclude l'obbligo di controllo e la responsabilità verso i consumatori.
  • L'assenza di reclami e la gestione puntuale delle richieste possono escludere, per una determinata fase temporale e per uno specifico operatore, la prova dell'indebito condizionamento necessario per qualificare la pratica come aggressiva, pur restando eventualmente configurabile la distinta pratica ingannevole.
  • Ai fini della dosimetria delle sanzioni AGCM, il fatturato complessivo costituisce un parametro legittimo della dimensione economica e dell'effetto deterrente; il giudice può tuttavia rideterminare la sanzione, nell'esercizio della giurisdizione di merito, quando escluda una parte dell'illecito o una circostanza aggravante, applicando la riduzione alla sanzione originariamente determinata.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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