Cassazione Penale, Ordinanza n. 01430/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché non confrontato con gli elementi posti a base della decisione di merito e non idoneo a prospettare specifici profili di illogicità o mancanza di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in fattispecie di lieve entità. L'unico motivo deduceva vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma senza indicare in modo specifico quali elementi valutati dal giudice di merito sarebbero stati trascurati o mal valutati e quali aspetti avrebbero potuto condurre a una pronuncia assolutoria. La censura è stata ritenuta generica e, quindi, non scrutinabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La sentenza impugnata riguardava la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce vizi di motivazione sulla responsabilità penale deve confrontarsi in modo specifico con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche è inammissibile.
- La censura di legittimità non può limitarsi ad affermare apoditticamente l'esistenza di un diverso esito assolutorio, ma deve indicare puntualmente quali dati probatori o passaggi argomentativi della decisione impugnata sarebbero erronei, illogici o mancanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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