Cassazione Penale, Sentenza n. 10363/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la mancanza di motivazione in ordine al calcolo della pena: sosteneva che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, si era limitata a dare prevalenza alla pena indicata nel dispositivo letto in udienza nella sentenza annullata, omettendo di compiere il rinnovato giudizio sulla determinazione della pena che le era stato demandato dalla sentenza di annullamento in sede rescindente. La contestazione si fondava sull’esistenza, nella sentenza originaria annullata, di una insanabile discrasia tra la motivazione (che confermava la pena del primo grado: anni 6 e multa €2.000) e il dispositivo letto in udienza (che invece riduceva la pena a anni 4 e mesi 8 e multa €1.400).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio doveva procedere a una nuova quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., motivando i criteri applicati, e non poteva limitarsi a recepire semplicemente il dispositivo precedentemente letto in udienza.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La norma disciplina i criteri per la determinazione della pena: il giudice del rinvio è tenuto a rideterminare la sanzione applicando e motivando i criteri di cui all'art. 133 quando nella sentenza annullata esiste un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Prevede la trattazione del procedimento in forma cartolare; nel caso concreto il procedimento è stato trattato secondo questa modalità
sentenza n. 45193 del 5/11/2021 (Corte di cassazione)
Pronuncia rescindente che aveva già accertato l'insanabile discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte di appello di Perugia e aveva annullato la sentenza disponendo il rinvio per la rideterminazione della pena
Massime di principio
- Se nella sentenza impugnata sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo non superabile come mero errore materiale, la Corte di cassazione può annullare la parte relativa alla pena e disporre il rinvio per la sua rideterminazione.
- Il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve esercitare autonomamente la valutazione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e motivare la nuova quantificazione della pena; non è sufficiente recepire o preferire semplicemente il contenuto del dispositivo precedentemente letto in udienza.
- La mancanza di motivazione circa il calcolo della pena costituisce motivo idoneo per l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio quando il nuovo giudizio era espressamente demandato dalla Corte di cassazione.
- La procedura cartolare (art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020) può essere applicata al trattarsi del ricorso, ma non esime il giudice del rinvio dall'obbligo di motivare compiutamente la determinazione della pena.
- In presenza di contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo le parti possono attendersi che la Corte di rinvio compia una nuova valutazione globale dei criteri di pena (personalità del reo, gravità del fatto, attenuanti/agggravanti, recidiva, ecc.) e che tale valutazione sia esplicitamente motivata nella sentenza di rinvio.
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