Sentenza n. 1101/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 811/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 15990/2024, pubblicata in data 31/01/2025, e notificata il 6.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin da subito commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Al commissario sono stati attribuiti anche gli adempimenti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, legge n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto per le annualità stabilite nella sentenza del giudice ordinario.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notifica del titolo esecutivo e agli adempimenti per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non fornisce prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento; l'organo incaricato dell'ottemperanza deve adottare le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Prima dell'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →