Sentenza n. 13971/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno del 04.12.2018 (n.-OMISSIS-), notificato in data 19.01.2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; - per quanto di ragione, del parere del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 07/11/2018, non conosciuto dal ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Ministero dell'Interno del 04.12.2018 (n.-OMISSIS-), notificato in data 19.01.2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; - del parere del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 07/11/2018, di cui si è presa visione in data 28/3/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, unitamente al parere favorevole al diniego reso dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 e, con motivi aggiunti, il parere del Consiglio di Stato richiamato nel decreto. Il diniego era fondato sull'esistenza di elementi informativi non compatibili con l'esclusione di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 6, 13 e 14 CEDU, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 2 TUE, degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. In particolare, il ricorrente ha contestato l'omesso preavviso di rigetto, l'insufficienza della motivazione per relationem, l'attendibilità delle informazioni riservate e la sussistenza di effettivi motivi ostativi, anche in considerazione del rilascio della carta di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché, pur essendo normalmente qualificabile come diritto soggettivo la posizione del coniuge di cittadino italiano che chieda la cittadinanza per matrimonio, essa degrada a interesse legittimo quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. L'omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto giustificato dalla natura riservata delle informazioni, non ostensibili all'interessato; inoltre, ratione temporis, il Collegio ha applicato l'orientamento secondo cui il vizio non comporta comunque l'illegittimità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, la documentazione riservata depositata dall'amministrazione in giudizio ha evidenziato comportamenti e frequentazioni riconducibili a possibile attività informativa in favore degli organismi di sicurezza iraniani, attività di proselitismo e controllo verso dissidenti iraniani, sospetti di coinvolgimento in un omicidio, appartenenza a un movimento religioso paramilitare e sostegno a un'ideologia politico-religiosa integralista. Tali elementi sono stati ritenuti plurimi, specifici e sufficientemente gravi da integrare comprovati motivi di sicurezza nazionale, anche in assenza di esiti penali. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem mediante richiamo all'informativa dei servizi di sicurezza, senza necessità di divulgare nel decreto tutti i fatti e le fonti riservate. L'attendibilità delle informazioni è stata riconosciuta in ragione della loro provenienza istituzionale e della competenza degli organismi informativi; l'accesso alle informazioni nel processo è stato ritenuto idoneo a salvaguardare il diritto di difesa, con le cautele previste per i documenti classificati. È stata esclusa la contraddittorietà con il precedente rilascio della carta di soggiorno, trattandosi di status diversi quanto a presupposti ed effetti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio; la posizione del richiedente è normalmente qualificata come diritto soggettivo, salvo l'emersione del potere discrezionale relativo alla sicurezza della Repubblica.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Prevede la causa ostativa fondata su comprovati motivi di sicurezza nazionale; quando tale potere viene esercitato, la posizione soggettiva si affievolisce a interesse legittimo e sussiste la giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
È stato applicato quale base per l'acquisizione del conforme parere del Consiglio di Stato favorevole al diniego della cittadinanza.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza nazionale, la motivazione è adeguata quando consente di ricostruire l'iter logico dell'amministrazione; il richiamo per relationem all'informativa riservata può essere sufficiente senza indicare analiticamente fonti e fatti coperti da riservatezza.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso preavviso di rigetto può essere giustificato quando il provvedimento si fonda su informazioni riservate che non potrebbero comunque essere ostese all'interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Secondo l'orientamento applicato ratione temporis, l'omissione del preavviso non determina l'illegittimità quando emerga che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il Collegio ha escluso l'applicazione retroattiva delle modifiche successive.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415
Sottrae all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
In caso di esibizione giudiziale di documenti classificati, impone modalità di conservazione riservate e consente alle parti di prenderne visione senza estrarne copia.
Massime di principio
- Nelle controversie sul diniego di cittadinanza per matrimonio, la posizione del richiedente, normalmente qualificabile come diritto soggettivo, si affievolisce a interesse legittimo quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; in tale ipotesi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
- Il diniego della cittadinanza fondato su informazioni riservate degli organismi di sicurezza può essere motivato per relationem mediante il richiamo all'informativa, senza la divulgazione analitica di fonti, fatti e valutazioni interne, quando tale divulgazione possa pregiudicare la sicurezza nazionale.
- Quando il procedimento di concessione della cittadinanza si fonda su informazioni riservate non ostensibili, l'omesso preavviso di rigetto non determina l'illegittimità dell'atto se la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto consentire la conoscenza degli elementi decisivi; resta inoltre applicabile, per gli atti anteriori alla modifica normativa, il regime secondo cui il vizio non rileva se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Nel giudizio amministrativo relativo a un diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza, il deposito giudiziale dell'informativa riservata, con le cautele previste per i documenti classificati e senza possibilità di estrazione di copia, può soddisfare le esigenze difensive dell'interessato.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono fondare il diniego di cittadinanza anche in assenza di una condanna o di definitivi risvolti penali, quando gli elementi raccolti evidenzino un rischio prognostico per la sicurezza della Repubblica.
- Nel bilanciamento tra l'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza e la tutela della sicurezza nazionale, quest'ultima prevale e legittima l'adozione di parametri istruttori e valutativi rigorosi, anche in ragione degli effetti irreversibili dell'acquisto dello status civitatis e delle conseguenze internazionali della condotta del cittadino.
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