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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario confinante conveniva in giudizio l'altro proprietario chiedendo la rimozione di due fabbricati e il risarcimento dei danni, assumendo che una costruzione metallica con scala e veranda fosse stata realizzata in violazione della distanza minima di sei metri prevista dalla normativa comunale rispetto a una propria stabile costruzione. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo un ristoro di 500 euro; la corte d'appello confermava la decisione anche a seguito di appello principale del convenuto e di appello incidentale dell'attore sulla quantificazione del danno. In cassazione il convenuto proponeva quattro motivi: con i primi tre contestava, sotto forma di violazione degli artt. 873, 877 e 878 c.c., la qualificazione della struttura metallica come costruzione autonoma, la qualificazione del muro come muro di cinta e non di contenimento, e il mancato riconoscimento dell'arretramento della veranda e dell'operatività del principio di prevenzione; con il quarto, subordinato, lamentava la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento senza prova del danno, deducendo violazione degli artt. 872 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, dietro la denuncia di violazione di legge, celavano in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e delle caratteristiche dei manufatti, ricostruzione riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità; in particolare ha considerato corretta la qualificazione della struttura metallica come costruzione, del muro come muro di contenimento e in parte di cinta, e della veranda come corpo di fabbrica non arretrato rispetto al quale andava misurata la distanza. Ha rigettato anche il quarto motivo, osservando che la decisione di merito era compatibile con l'indirizzo delle Sezioni Unite sul danno da violazione delle distanze, valorizzando non solo il deprezzamento del bene ma anche la limitazione attuale del godimento, con diminuzione di amenità, comodità e tranquillità non integralmente eliminabile in forma specifica. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Regola sulle distanze tra costruzioni richiamata come parametro per valutare la legittimità delle opere e il rispetto della distanza legale o regolamentare.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto di prevenzione e alla nozione di costruzione arretrata o aderente; la Corte ribadisce che la sua applicazione dipende dall'accertamento fattuale delle caratteristiche dell'opera.

  • art. 878 c.c.

    Usato per distinguere muro di cinta e muro di contenimento, qualificazione rimessa all'apprezzamento di fatto quando il manufatto abbia determinate caratteristiche strutturali.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato come norma che fonda la tutela risarcitoria in caso di violazione delle distanze legali.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il danno non fosse provato; la Corte conferma però la lettura di merito sulla sussistenza del pregiudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma senza successo.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali tra costruzioni, la censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti: la qualificazione concreta del manufatto e la verifica della sua autonomia strutturale spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore di sussunzione.
  • Ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze, rientrano nella nozione di costruzione anche elementi come scale, terrazze e corpi aggettanti quando siano destinati ad ampliare la consistenza del fabbricato, pur non costituendo volumi abitativi chiusi.
  • La qualificazione di un manufatto come muro di cinta o di contenimento dipende dalle sue caratteristiche materiali e funzionali; quando il giudice di merito accerti che esso abbia, nella parte superiore, natura di cinta e altezza non superiore a due metri, tale apprezzamento è insindacabile se congruamente motivato.
  • Il principio di prevenzione opera solo in presenza di una effettiva costruzione arretrata o aderente nei termini previsti dalla disciplina sulle distanze; la verifica se la veranda o altro corpo di fabbrica costituisca parte autonoma o mera prosecuzione dell'edificio è questione di fatto.
  • La tutela risarcitoria per violazione delle distanze non richiede necessariamente un danno ridotto al solo deprezzamento economico del bene: può rilevare anche la menomazione attuale del godimento, con diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, quando tale pregiudizio non sia integralmente eliminato dalla sola rimessione in pristino.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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