Corte di giustizia, Sentenza C-124/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019. — Red Bull GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Impedimento alla registrazione assoluto – Procedimento di dichiarazione di nullità – Combinazione di due colori in quanto tali – Assenza di disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante. — Causa C-124/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di Red Bull contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la nullità di due marchi UE consistenti in combinazioni di blu e argento. Ha ribadito che i marchi di colore, per essere validi, devono essere definiti con precisione mediante una disposizione sistematica, predeterminata e costante, non bastando descrizioni vaghe o combinazioni molteplici. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento e dichiarato irricevibili alcuni motivi nuovi, compreso quello sulle spese.
Marchio dell’Unione europea costituito da combinazioni di due colori: necessità di una disposizione sistematica, predeterminata e costante per soddisfare l’articolo 4 e superare il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
La questione giuridica
Se i marchi dell’Unione europea consistenti in una combinazione di due colori in quanto tali siano validamente registrabili solo quando la rappresentazione grafica, letta insieme alla descrizione, consenta una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante; se sia possibile invocare la giurisprudenza su altri segni e sulla tutela del legittimo affidamento per salvare registrazioni dichiarate nulle; e se il Tribunale abbia errato nel valutare l’uso effettivo, la proporzionalità e le spese.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che un marchio dell’Unione costituito da una combinazione di colori in quanto tale deve presentare una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante; una semplice giustapposizione dei colori o una descrizione che lasci aperte molteplici combinazioni non soddisfa l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e rende legittima la dichiarazione di nullità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a). La Corte ha inoltre escluso che l’uso effettivo, la prassi precedente dell’EUIPO o il solo fatto della registrazione possano fondare un legittimo affidamento idoneo a impedire la nullità, e ha dichiarato irricevibili i motivi nuovi o quelli relativi soltanto alle spese.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 40/94
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Marchio dell’Unione europea costituito da combinazioni di due colori: nullità e requisiti di precisione
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Red Bull GmbH avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, le quali avevano dichiarato nulli due marchi dell’Unione costituiti dalla combinazione dei colori blu e argento. La controversia si colloca nell’ambito dei procedimenti di nullità assoluta di marchi registrati per bevande energetiche.
Fatti e procedimento amministrativo
Red Bull aveva depositato due domande di marchio relative a combinazioni di colori in quanto tali. Nel primo caso la descrizione indicava i colori blu e argento con proporzione "circa 50%-50%"; nel secondo caso si precisava che i due colori sarebbero stati applicati "in proporzioni uguali e giustapposti". Entrambi i marchi erano stati registrati facendo leva sul carattere distintivo acquisito con l’uso. Successivamente Optimum Mark sp. z o.o. ha chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità di entrambi i marchi, sostenendo che le rappresentazioni grafiche e le descrizioni non soddisfacevano l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poiché consentivano numerose combinazioni e non delineavano con sufficiente precisione la portata della protezione.
Decisioni dell’EUIPO e del Tribunale
La divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato nulli i marchi, ritenendoli troppo imprecisi. La prima commissione di ricorso ha confermato tale esito, richiamando la sentenza Heidelberger Bauchemie e affermando che i marchi consistenti in una combinazione di colori devono risultare da una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante. Red Bull ha impugnato tali decisioni dinanzi al Tribunale, deducendo, tra l’altro, violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, nonché del legittimo affidamento. Il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi.
Primo e secondo motivo: interpretazione dell’articolo 4 e della sentenza Heidelberger Bauchemie
Nel secondo motivo, esaminato per primo, Red Bull sosteneva che il Tribunale avesse letto in modo eccessivamente rigoroso Heidelberger Bauchemie, trasformando i marchi di colore in marchi figurativi e richiedendo una descrizione sistematica non prevista. La Corte ha respinto l’argomento. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, un segno è registrabile solo se la sua rappresentazione grafica consente di determinare chiaramente e precisamente l’oggetto e la portata della protezione richiesta. Quando il segno è accompagnato da una descrizione verbale, questa deve contribuire a precisare tale oggetto e non può contraddire la rappresentazione grafica. Richiamando Heidelberger Bauchemie, la Corte ha ribadito che la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, o l’indicazione dei colori "in tutte le forme immaginabili", non soddisfa i requisiti di precisione e costanza, perché consente molteplici combinazioni e non permette né al consumatore né agli operatori economici di conoscere con certezza la portata del diritto. Nel caso concreto, le rappresentazioni grafiche e le descrizioni dei marchi controversi lasciavano aperte molteplici configurazioni: nel primo, la formula "circa 50%-50%" accentuava l’imprecisione; nel secondo, il termine "giustapposti" poteva dar luogo a più forme e schemi. La Corte ha dunque confermato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto insussistente una disposizione sistematica, predeterminata e costante. La Corte ha inoltre escluso che la vicenda potesse essere assimilata alla causa Apple, perché quel precedente riguardava un segno composto da linee, contorni e forme, diverso da una combinazione di colori in quanto tale.
Uso effettivo del marchio e carattere distintivo acquisito
Red Bull sosteneva anche che il Tribunale avesse confuso l’esame della rappresentazione grafica con quello del carattere distintivo, prendendo in considerazione l’uso effettivo dei marchi. La Corte ha respinto anche questo profilo. Ha osservato che, poiché i marchi erano stati registrati sulla base del carattere distintivo acquisito con l’uso, era legittimo che l’EUIPO e il Tribunale valutassero le diverse manifestazioni dell’uso per verificare se i requisiti dell’articolo 4 fossero realmente soddisfatti. L’esame dell’uso non è stato quindi ritenuto improprio, ma funzionale alla verifica della precisione del segno come registrato.
Proporzionalità e parità di trattamento
Sul primo motivo, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente applicato la giurisprudenza relativa all’"imperativo di disponibilità dei colori" nel commercio. In materia di colori, l’esame deve evitare di restringere indebitamente la disponibilità cromatica per gli altri operatori economici. Il requisito della disposizione sistematica, predeterminata e costante non è stato ritenuto una restrizione sproporzionata o discriminatoria, ma la conseguenza necessaria dell’esigenza di chiarezza e precisione della rappresentazione grafica. Nessuna violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento è stata quindi accertata.
Legittimo affidamento
La Corte ha poi respinto il terzo motivo, relativo alla tutela del legittimo affidamento. Ha ribadito che tale principio può essere invocato solo in presenza di rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da un’autorità competente dell’Unione. Nel caso di specie, non vi era alcun atto dell’EUIPO idoneo a ingenerare un affidamento del genere: la richiesta di precisazioni dell’esaminatore indicava piuttosto dubbi sulla sufficiente precisione dei segni; la precedente registrazione non vincolava l’EUIPO per il futuro, soprattutto perché l’articolo 52 del regolamento n. 207/2009 consente la dichiarazione di nullità di un marchio registrato in violazione dell’articolo 7. La Corte ha inoltre chiarito che le sentenze Brandconcern e EUIPO/Cactus non erano trasponibili, perché relative a contesti diversi e non a un impedimento assoluto alla registrazione.
Irricevibilità del quarto e del quinto motivo
Il quarto motivo, con cui Red Bull invocava per la prima volta in impugnazione la violazione del principio di proporzionalità per non essere stata autorizzata a chiarire la descrizione dei marchi, è stato dichiarato irricevibile perché nuovo rispetto ai motivi dedotti dinanzi al Tribunale. Anche il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato respinto come irricevibile in applicazione dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte, poiché l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere o l’importo delle spese.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e condannato Red Bull alle spese. Il principio consolidato è che, per i marchi dell’Unione costituiti da una combinazione di colori, la protezione è possibile solo se la rappresentazione grafica e l’eventuale descrizione definiscono una disposizione sistematica, predeterminata e costante dei colori; in difetto, il marchio è nullo per contrasto con l’articolo 4 e con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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