Sentenza n. 607/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo, con il primo motivo, l'erroneità della risposta individuata dalla commissione come corretta al quesito n. 4, sostenendo che fosse corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo ha contestato il quesito n. 6, sostenendo che, anche qualora fosse ritenuta corretta la risposta indicata dalla commissione, sarebbe stata parimenti corretta quella fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. Con un terzo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. È stata inoltre chiesta la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, rinnovazione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto della revisione, il ricorrente ha conseguito nella prova pratica almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato, determinando la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva realizzato il bene della vita richiesto, ossia l'ammissione all'orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame relativamente tempestivo, della natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti, nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Richiamato quale fondamento della domanda di reintegrazione nella procedura concorsuale mediante rettifica del punteggio o altri strumenti idonei.
art. 12 d.P.R. 220/2001
prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevede, secondo la sentenza, la soglia di 14 punti nella prova pratica per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto o pone in essere un comportamento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, mentre la mera sopravvenuta carenza di interesse presuppone che l'utilità perseguita non sia più concretamente conseguibile o non sia più necessaria.
- In una procedura concorsuale, il riesame della prova da parte della commissione e la neutralizzazione di quesiti contestati mediante attribuzione del relativo punteggio a tutti i candidati possono integralmente soddisfare l'interesse del candidato escluso, quando la conseguente rideterminazione del punteggio comporti il superamento della soglia di ammissione alla fase successiva.
- Quando l'amministrazione soddisfa in via amministrativa la pretesa sostanziale del ricorrente durante il giudizio, la controversia deve essere definita per cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare nel merito i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale anche in caso di cessazione della materia del contendere, valutando l'esito presumibile delle censure e le concrete modalità con cui l'amministrazione ha riesaminato e definito la questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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