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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 431 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'assoggettamento all'IVA di una operazione riguardante il trasferimenti della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d'imposta a favore dell'erario di uno Stato membro in una situazione in cui la stessa persona rappresenta l'amministrazione espropriante e il comune espropriato. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso - Articolo 14, paragrafo 1 - Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario - Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) - Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale - Nozione di "indennità" - Operazione soggetta ad IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA del trasferimento, previsto dalla legge e disposto mediante espropriazione, della proprietà di immobili comunali all'erario polacco per la costruzione di una strada nazionale. Il Comune sosteneva che non vi fosse una reale cessione imponibile, poiché il sindaco rappresentava contemporaneamente sia il Comune espropriato sia l'erario espropriante e continuava materialmente a gestire gli immobili. Inoltre, l'indennità era stata regolata soltanto tramite un trasferimento contabile interno. La questione era se tali circostanze escludessero il trasferimento della proprietà o il carattere oneroso dell'operazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'operazione è soggetta a IVA. L'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA costituisce una disciplina speciale rispetto alla definizione generale di cessione di beni e richiede cumulativamente: il trasferimento della proprietà, l'espropriazione effettuata dalla pubblica amministrazione o in forza di legge e il pagamento di un'indennità. È sufficiente il trasferimento giuridico formale della proprietà, senza necessità di un autonomo trasferimento del potere economico sul bene. È inoltre irrilevante che l'indennità sia stata corrisposta mediante una scrittura contabile interna, purché il pagamento sia effettivamente avvenuto. Spetta al giudice nazionale verificare gli ulteriori requisiti, tra cui l'agire del Comune in qualità di soggetto passivo e non esclusivamente quale pubblica autorità. La Corte ha quindi accolto l'impostazione del Ministro delle Finanze, rinviando al giudice nazionale le verifiche residue.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

    Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    L'operazione è imponibile quando ricorrono una cessione di beni, il carattere oneroso, il territorio di uno Stato membro e l'intervento di un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1

    Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.

    La qualità di soggetto passivo dipende dall'esercizio di un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1

    Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.

    L'esclusione degli enti pubblici dall'IVA opera solo per le attività esercitate nell'ambito del regime pubblicistico loro proprio; deve essere verificato se l'ente abbia agito come pubblica autorità o come soggetto passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 1

    Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    È la definizione generale di cessione di beni, ma non è necessario applicarne i requisiti quando ricorre la fattispecie speciale di espropriazione prevista dal paragrafo 2, lettera a).

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

    Sono considerate cessione di beni il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

    La norma è una lex specialis e richiede tre condizioni autonome e cumulative: trasferimento del diritto di proprietà, espropriazione pubblica o legale e pagamento di un'indennità. Il trasferimento giuridico formale è sufficiente; non occorre che cambi il soggetto che gestisce materialmente il bene.

  • Legge polacca sull'IVA, articolo 7, paragrafo 1, punto 1

    Per cessione di beni si intende il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, compreso il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione.

    La disciplina nazionale riproduce la regola unionale includendo espressamente i trasferimenti espropriativi indennizzati tra le cessioni di beni.

Massime di principio

  • Un'espropriazione accompagnata da un'indennità può costituire una cessione di beni soggetta a IVA anche se il trasferimento avviene automaticamente per legge.
  • Per la fattispecie speciale dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), è sufficiente il trasferimento giuridico della proprietà: non è necessario dimostrare un distinto trasferimento del controllo o del valore economico del bene.
  • Il fatto che lo stesso funzionario rappresenti sia l'ente espropriante sia l'ente espropriato non esclude di per sé l'imponibilità dell'operazione.
  • Un pagamento effettuato mediante compensazione o trasferimento contabile interno può integrare il requisito dell'indennità, purché l'indennità sia effettivamente determinata e contabilmente corrisposta.
  • Occorre sempre verificare che il cedente sia un soggetto passivo IVA e che abbia agito in tale qualità; l'esenzione degli enti pubblici vale soltanto per le attività esercitate esclusivamente come pubbliche autorità.
  • La pronuncia riguarda il trattamento IVA e non stabilisce automaticamente il regime applicabile a ogni espropriazione: devono essere esaminati la normativa nazionale, la natura del bene, l'effettività dell'indennità e il ruolo concreto dell'ente.

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