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direttiva

Direttiva 2013/61

Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte

Normativa europea32013L0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua le direttive IVA e accise al mutamento di status di Mayotte, che dal 1o gennaio 2014 diventa regione ultraperiferica dell'Unione. In conseguenza, Mayotte e gli altri territori francesi ultraperiferici sono esclusi dall'ambito territoriale di applicazione delle due direttive, con riferimento espresso agli articoli 349 e 355 TFUE. È inoltre prevista, per le accise, la possibilità per la Francia di notificare una dichiarazione per rendere applicabili le direttive a tali territori, con adattamenti alla loro situazione ultraperiferica.

Modifica gli ambiti di applicazione territoriale delle direttive IVA e accise per escludere Mayotte e chiarire il trattamento delle regioni ultraperiferiche francesi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, con effetti normativi sulle direttive 2006/112/CE (IVA) e 2008/118/CE (accise), limitatamente alla delimitazione territoriale delle regioni francesi ultraperiferiche. Riguarda i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, inclusa Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014, nonché la possibilità per la Francia di estendere, mediante dichiarazione, l'applicazione della disciplina sulle accise a tali territori per determinati prodotti. Non disciplina altri profili materiali del regime IVA o accise, se non per la sola esclusione/estensione territoriale.

Modifica delle direttive IVA e accise per le regioni ultraperiferiche francesi

La direttiva 2013/61/UE del Consiglio interviene per adeguare il perimetro territoriale di applicazione della direttiva 2006/112/CE sull'IVA e della direttiva 2008/118/CE sulle accise, in seguito alla decisione 2012/419/UE che ha attribuito a Mayotte, dal 1o gennaio 2014, lo status di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE. Il legislatore unionale chiarisce che Mayotte, insieme alle altre regioni ultraperiferiche francesi, deve essere trattata fuori dall'ambito territoriale ordinario delle due direttive, con richiamo espresso agli articoli 349 e 355, paragrafo 1, TFUE.

Finalità della direttiva

L'obiettivo è assicurare coerenza tra lo status territoriale di Mayotte e il regime fiscale unionale applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto e accise. I considerando precisano che Mayotte si trova, sotto il profilo fiscale, in una situazione analoga a quella di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione e Saint-Martin, già escluse dall'ambito di applicazione territoriale delle direttive richiamate. La modifica serve anche a chiarire che l'esclusione dipende dal riferimento ai trattati e non da eventuali mutamenti dello status nel diritto francese.

Ambito territoriale di esclusione

L'articolo 1 sostituisce la lettera c) dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, includendo tra i territori esclusi "i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE". In tal modo, la disciplina IVA comune dell'Unione non si applica a tali territori.

Regime delle accise e facoltà di estensione da parte della Francia

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della direttiva 2008/118/CE in due punti. Da un lato, aggiorna l'elenco dei territori francesi esclusi dall'ambito territoriale della direttiva; dall'altro, riscrive il paragrafo 5 introducendo una facoltà per la Francia di notificare una dichiarazione con cui rende applicabili la direttiva 2008/118/CE e le direttive richiamate all'articolo 1 ai territori ultraperiferici francesi, per tutti o per alcuni prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 1. Tale applicazione può essere subordinata a misure di adeguamento alla situazione ultraperiferica dei territori interessati e decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla dichiarazione.

Recepimento, decorrenza ed obblighi di comunicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare, con effetto dal 1o gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il termine per trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento è fissato al 1o gennaio 2015. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2014 ed è destinata a tutti gli Stati membri. Il suo effetto principale è di natura di coordinamento territoriale: non introduce nuovi tributi o aliquote, ma adegua la portata territoriale di strumenti fiscali esistenti al mutamento dello status di Mayotte e, più in generale, alla collocazione delle regioni ultraperiferiche francesi nel sistema del TFUE.

Disposizioni principali

Esclusione territoriale nella direttiva IVA

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, stabilendo che sono esclusi dall'ambito di applicazione territoriale della direttiva "i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Esclusione territoriale nella direttiva accise

L'articolo 2, punto 1, modifica l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, sostituendola con il riferimento ai "territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Possibile applicazione delle accise ai territori ultraperiferici francesi

L'articolo 2, punto 2, sostituisce l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la direttiva 2008/118/CE e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), con riserva di misure di adeguamento alla situazione ultraperiferica, per tutti o per alcuni prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 1. L'applicazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2014 e comunicarne il testo alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in occasione della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2014 ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaivaaccisediritto tributario dell'unioneregioni ultraperiferiche

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