Direttiva 2013/58
Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 , che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/58/UE interviene esclusivamente sul calendario di applicazione della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), rinviandone il termine di recepimento, la data di applicazione e il termine di abrogazione delle previgenti direttive Solvibilità I. La ratio è evitare che gli Stati membri e gli operatori siano costretti ad applicare il nuovo regime prima dell’entrata in vigore dell’assetto normativo completo, in particolare della riforma collegata alla nuova architettura di vigilanza. La direttiva entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione e richiede quindi un adeguamento dei termini già fissati nel diritto UE.
Rinvio dei termini di recepimento, applicazione e abrogazione collegati alla direttiva Solvibilità II e alle direttive Solvibilità I
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in relazione alla trasposizione e all’entrata in applicazione della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Incide altresì, per effetto del rinvio temporale, sulle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/UE e sul momento di abrogazione delle direttive c.d. Solvibilità I elencate nel considerando 3 e nella nota 5. Non disciplina nel merito i requisiti prudenziali, ma solo il calendario di attuazione del quadro regolatorio assicurativo europeo; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Direttiva 2013/58/UE: rinvio dei termini di Solvibilità II e dell’abrogazione di Solvibilità I
La direttiva 2013/58/UE non modifica il contenuto sostanziale del regime prudenziale assicurativo, ma interviene in via meramente temporale sulla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La finalità è consentire il completamento del quadro normativo e della nuova architettura di vigilanza, evitando che gli Stati membri e gli operatori debbano applicare un sistema non ancora pienamente coordinato con le modifiche collegate, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2011/89/UE e dalla proposta Omnibus II richiamata nei considerando.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che Solvibilità II introduce un sistema moderno, basato sul rischio, per la regolamentazione e la vigilanza delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell’Unione. Il rinvio si giustifica perché la proposta Omnibus II, richiamata espressamente, contiene ulteriori adeguamenti necessari a recepire la nuova architettura di vigilanza assicurativa e a convertire i poteri della Commissione in poteri di adozione di atti delegati e di esecuzione. Il legislatore unionale segnala il rischio che la direttiva 2009/138/CE entrasse in vigore prima di tali adeguamenti, imponendo agli Stati membri un’applicazione anticipata e quindi eccessivamente onerosa.
Oggetto delle modifiche
La direttiva modifica tre date chiave della direttiva 2009/138/CE:
- all’articolo 309, paragrafo 1, primo comma, il termine del 30 giugno 2013 è sostituito dal 31 marzo 2015;
- all’articolo 309, paragrafo 1, secondo comma, la data del 1° gennaio 2014 è sostituita dal 1° gennaio 2016;
- all’articolo 310, primo comma, la data del 1° gennaio 2014 è sostituita dal 1° gennaio 2016;
- all’articolo 311, secondo comma, la data del 1° gennaio 2014 è sostituita dal 1° gennaio 2016.
Il risultato è un rinvio coordinato sia del termine di recepimento sia della data di applicazione del nuovo regime, oltre che del momento di cessazione della normativa previgente.
Effetti sugli Stati membri
Gli Stati membri conservano la libertà di scegliere forma e mezzi di trasposizione, ma sono vincolati al nuovo risultato temporale imposto a livello UE. Il termine di recepimento diventa il 31 marzo 2015, mentre la data di applicazione del regime Solvibilità II è fissata al 1° gennaio 2016. La direttiva precisa anche che il rinvio si applica, per ordine cronologico e per coordinamento sistematico, alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/UE.
Abrogazione delle direttive Solvibilità I
Per ragioni di certezza del diritto, viene rinviato anche il termine di abrogazione delle direttive precedenti, comunemente indicate come Solvibilità I. Restano quindi efficaci fino al 1° gennaio 2016 le direttive elencate nei riferimenti finali del testo, tra cui le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a conferma dell’urgenza di coordinare il calendario normativo con quello della riforma assicurativa. I destinatari sono gli Stati membri, che devono adeguare di conseguenza il proprio quadro nazionale di recepimento.
Disposizioni principali
Rinvio del termine di recepimento di Solvibilità II
All’articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, la data "30 giugno 2013" è sostituita da "31 marzo 2015". Il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento viene dunque posticipato di quasi due anni.
Rinvio della data di applicazione di Solvibilità II
All’articolo 309, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, la data "1o gennaio 2014" è sostituita da "1o gennaio 2016". La piena applicazione del nuovo regime Solvibilità II è quindi differita al 1° gennaio 2016.
Rinvio delle disposizioni collegate e coordinamento con la vigilanza supplementare
All’articolo 310, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, la data "1o gennaio 2014" è sostituita da "1o gennaio 2016". All’articolo 311, secondo comma, della medesima direttiva, la data "1o gennaio 2014" è sostituita da "1o gennaio 2016". Il rinvio si applica, per effetto dei considerando, anche alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/UE.
Rinvio dell’abrogazione delle direttive Solvibilità I
Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione delle direttive Solvibilità I è differito di conseguenza al 1° gennaio 2016. Restano quindi in vigore fino a tale data le direttive elencate nel considerando 3 e nella nota 5, in attesa dell’effettiva applicazione del nuovo quadro Solvibilità II.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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