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Sentenza

Sentenza n. 2158/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda di aspettativa retribuita presentata dalla ricorrente per la frequenza a corso di dottorato di ricerca presso l’Università Statale di Milano; - per quanto occorra, del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto – 4^ Divisione, notificato alla ricorrente il 10-01-2025; - di ogni altro atto lesivo presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto tra cui: i. il parere “non favorevole” all’aspettativa prot. n. -OMISSIS- espresso dell’Aeronautica Militare - Comando Logistico – Servizio Sanitario; ii. il parere non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dall’Aeronautica Militare – Comando Logistico; iii. il parere “non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica iv. il parere “non favorevole” prot. n. -OMISSIS- espresso dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2025: - del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Riesame dell’istanza di aspettativa retribuita per la frequenza di un dottorato di ricerca. Provvedimento di rigetto”, notificato alla ricorrente in data 08.08.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, rinnovato all’esito del riesame disposto in sede cautelare, dell’aspettativa retribuita per la frequenza di un dottorato di ricerca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, Capitano medico dell’Aeronautica Militare in servizio presso un Istituto di Medicina Aerospaziale, ha chiesto l’aspettativa retribuita per la frequenza di un dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 911 d.lgs. 66/2010. Il primo diniego era stato motivato con esigenze organizzative e di servizio, in particolare con la carenza di ufficiali medici specialisti in otorinolaringoiatria. Il ricorso introduttivo deduceva violazione dell’art. 911 d.lgs. 66/2010, dell’art. 19, comma 3, l. 240/2010, dell’art. 2 l. 476/1984, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, inosservanza della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi, difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto alla successiva destinazione della ricorrente ad altra missione. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il primo diniego, rilevando l’apparente contrasto tra il parere favorevole del Direttore dell’Istituto, l’allegata diminuzione delle visite specialistiche, la successiva destinazione della ricorrente fuori sede e l’assenza di adeguata valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. A seguito del riesame, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto nuovamente carenza di motivazione, motivazione apparente, elusione dell’ordinanza cautelare e del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto alla destinazione ad altra missione.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito dal nuovo diniego adottato all’esito del riesame. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto per difetto di motivazione e di istruttoria, con annullamento del nuovo provvedimento. Il TAR ha applicato l’art. 911 d.lgs. 66/2010, secondo cui l’aspettativa per il dottorato è riconosciuta compatibilmente con le esigenze della Forza armata, precisando che tale clausola impone all’Amministrazione una motivazione puntuale, concreta e individualizzata. Non sono sufficienti generiche carenze di organico, esigenze future, eventuali impieghi non individuati o la mera esigenza di mantenere disponibile una risorsa qualificata. Le ragioni ostative devono riferirsi a necessità attuali e specifiche della sede e della posizione della dipendente. Nel caso concreto, il parere favorevole del Direttore dell’Istituto evidenziava l’assenza di impedimenti operativi attuali; gli impieghi prospettati dall’Amministrazione erano soltanto eventuali e non pianificati; la posizione dell’altro ufficiale specialista non risultava ancora vacante; la successiva destinazione della ricorrente ad altra missione era incompatibile con la pretesa indispensabilità della sua presenza presso l’Istituto; inoltre, le contestazioni sulla riduzione dei carichi di lavoro erano state respinte con affermazioni generiche e senza acquisire o valutare dati concreti sulla dotazione del personale e sui volumi delle prestazioni. Il TAR ha ritenuto rafforzata l’esigenza motivazionale in ragione del diritto allo studio e dell’interesse costituzionale alla formazione superiore e alla ricerca scientifica. È stata invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’aspettativa, perché residuano margini di discrezionalità e di istruttoria amministrativa, ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. L’Amministrazione dovrà quindi riesaminare l’istanza, conformandosi ai principi enunciati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 911 d.lgs. 66/2010

    il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione

    La disposizione non attribuisce un diritto automatico all’aspettativa, poiché richiede il bilanciamento con le esigenze della Forza armata; tuttavia, il diniego deve essere sorretto da una motivazione puntuale, concreta, attuale e individualizzata.

  • art. 19, comma 3, l. 240/2010

    Richiamato quale parametro normativo della disciplina dell’aspettativa per la frequenza del dottorato di ricerca.

  • art. 2 l. 476/1984

    Richiamato quale ulteriore fonte della disciplina dell’aspettativa per motivi di studio e ricerca.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e adeguata; nel caso concreto la motivazione del diniego è stata ritenuta insufficiente perché fondata su esigenze generiche, future ed eventuali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessata devono essere effettivamente valutate dall’Amministrazione e non possono essere eluse con risposte meramente generiche.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione

    Il giudice non può ordinare direttamente il rilascio dell’aspettativa quando residuano discrezionalità amministrativa e necessità di ulteriori accertamenti istruttori.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la condanna al rilascio del provvedimento richiesto contestualmente all’annullamento solo entro i limiti previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.

  • art. 34 Cost.

    Il diritto allo studio comprende l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione, includendo i livelli e gli ambiti di formazione previsti dall’ordinamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L’aspettativa richiesta da un militare ammesso a un corso di dottorato di ricerca non è automatica, poiché deve essere valutata compatibilmente con le esigenze della Forza armata; tuttavia, il diniego richiede una motivazione puntuale, concreta, attuale e riferita alla posizione individuale dell’interessato.
  • Non è sufficiente fondare il diniego dell’aspettativa per dottorato su generiche carenze di organico, esigenze organizzative complessive, possibili impieghi futuri o destinazioni eventuali e non individuate: l’Amministrazione deve dimostrare l’incompatibilità effettiva tra l’assenza del dipendente e il regolare funzionamento della sede di servizio.
  • Nel bilanciamento tra esigenze organizzative e diritto allo studio, costituzionalmente garantito, le esigenze dell’Amministrazione possono prevalere soltanto se attuali, specifiche e non fronteggiabili mediante adeguate soluzioni organizzative.
  • Il parere favorevole del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio costituisce un elemento istruttorio rilevante e non può essere ridimensionato mediante il richiamo astratto a possibili impieghi del dipendente presso altri organismi o in future operazioni.
  • Quando l’interessato deduce dati concreti sui carichi di lavoro e sulla dotazione del personale, l’Amministrazione, che dispone dei relativi dati organizzativi, deve svolgere un’istruttoria effettiva e fornire una motivazione specifica; non sono sufficienti considerazioni astratte sulla possibile variabilità futura delle esigenze.
  • L’annullamento del diniego non consente al giudice di ordinare direttamente il rilascio dell’aspettativa se residuano margini di discrezionalità amministrativa o ulteriori adempimenti istruttori: in tal caso spetta all’Amministrazione procedere a un nuovo esame nel rispetto dei vincoli conformativi della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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