Cassazione Penale, Sentenza n. 29132/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen. e, per dimostrare l'esistenza del vincolo di parentela con l'imputato El Mowafi Talal Abdelhadi (da cui deriverebbe la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.), produceva in Cassazione una dichiarazione consolare datata 26/09/2013. In sede di appello la Corte di appello di Milano aveva invece ritenuto fondata la causa di non punibilità esclusivamente in favore di Youssef (moglie dell'imputato), mentre aveva confermato la condanna per Mohamed Ebada ritenendo che quest'ultima non avesse prodotto documentazione attestante il rapporto di parentela; la ricorrente impugnava tale valutazione e la presunta violazione di norme processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e aspecifico: il motivo non indicava con chiarezza gli elementi fondanti della censura e, pertanto, non consentiva il sindacato di legittimità. Quanto alla documentazione prodotta in Cassazione (dichiarazione consolare), la Corte ha ritenuto che essa poteva essere esibita nei precedenti gradi e, comunque, che il suo contenuto era equivoco e richiederebbe una valutazione di merito che non compete al giudice di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per alcuni rapporti di parentela/affinità nei confronti del teste che rende falsa testimonianza; la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile tale causa alla moglie dell'imputato ma non a Mohamed Ebada per mancata prova del vincolo.
art. 175 cod. pen.
Norma che prevede la sospensione condizionale della pena; la sentenza di appello aveva concesso tale beneficio a una delle imputate (pur confermandone la condanna).
art. 199 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente come presunta violata; la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e non sufficientemente specificata per consentire il controllo di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e contenere gli elementi fondanti della censura: la generica enunciazione di un vizio porta all'inammissibilità.
- Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione sono ammessi solo se il ricorrente non poteva esibirli nei precedenti gradi; inoltre non possono costituire "prova nuova" che richieda valutazioni di merito.
- Se la prova invocata è equivoca o richiede un apprezzamento di fatto/di merito (esame dell'attendibilità o del contenuto probatorio), la Corte di Cassazione evita di valutarla e rigetta il ricorso per inammissibilità o infondatezza formale.
- Quando si invoca una causa di non punibilità fondata su vincoli di parentela (art. 384 c.p.), è essenziale produrre nei gradi di merito documentazione chiara e tempestiva del rapporto; la mancata produzione può far perdere la causa anche se il documento viene poi prodotto in Cassazione.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo apprezzamento che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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