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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11564/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni volontarie lievissime per difetto di querela. Il ricorrente denunciava una erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione: il giudice avrebbe ritenuto inidonea a costituire querela la denuncia orale raccolta dalla polizia giudiziaria nonostante il verbale recasse l'intestazione "verbale di ricezione di dichiarazione orale di denuncia/querela"; inoltre non avrebbe valutato il comportamento successivo della persona offesa (presentatasi in udienza con un legale e la presentazione di istanza ai sensi dell'art. 572 c.p.p.) quale indice della volontà di perseguire l'autore del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la denunzia orale raccolta dalla polizia non richiede formule sacramentali: il giudice deve accertare la volontà effettiva del denunciante dal complesso dell'atto. Nel caso concreto il verbale riportava in calce la dicitura "Fatto, riletto, confermato e sottoscritto" e la firma della persona offesa, elemento che ha reso evidente la volontà di proporre querela. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di Pace di Catania per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.p.

    Citato quale fatto processuale (la persona offesa ha poi presentato istanza ai sensi dell'art. 572 c.p.p.), indicativo del successivo comportamento volto a manifestare la volontà di perseguire l'autore del reato. Non è fornita nel testo una interpretazione normativa dettagliata, ma l'atto è utilizzato come elemento probatorio della volontà querelatoria.

  • Sez. 4, Sentenza n. 3733 del 07/11/2019 (dep. 2020), Scalise, Rv. 278034

    Precedente della Corte che afferma che la denunzia orale raccolta dalla polizia giudiziaria non richiede formule sacramentali e che la volontà di proporre querela va desunta dal complesso dell'atto; una dichiarazione sottoscritta che confermi il contenuto è indice univoco di volontà querelatoria.

  • Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201

    Ulteriore precedente che conferma il principio per cui la qualificazione formale data dall'operante non è decisiva se l'atto, nel suo complesso, documenta l'intenzione della persona offesa di perseguire l'autore del reato.

Massime di principio

  • Una denuncia orale raccolta dalla polizia giudiziaria può integrare la querela se, dall'insieme dell'atto, emerge la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato.
  • Non è decisiva la sola intestazione o la qualificazione formale attribuita dall'operante: il giudice deve valutare il contenuto e le formule in calce (es. "Fatto, riletto, confermato e sottoscritto") e la firma della persona offesa.
  • La presenza di una dichiarazione sottoscritta che confermi previa lettura il contenuto del verbale è elemento probante fortemente indicativo della volontà querelatoria.
  • Il comportamento successivo della persona offesa (es. comparizione in udienza con difensore, presentazione di istanze procedurali) può integrare elementi utili per interpretare l'originaria volontà di querelare, ma non è necessariamente indispensabile se l'atto originario è già chiaramente idoneo.
  • In caso di valutazione errata riguardo alla sussistenza della querela, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo; il giudice di merito deve sempre motivare la valutazione sulla volontà querelatoria esaminando il contesto probatorio complessivo.

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