Sentenza n. 1710/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva la chiusura entro le ore 21.00, per 120 giorni, degli esercizi commerciali di vicinato del settore alimentare situati in determinate vie della zona della stazione
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, deducendo l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’illegittimità del reiterato ricorso a ordinanze analoghe, la compromissione della possibilità per gli esercenti di programmare gli orari di apertura e l’eccessiva durata della misura rispetto alla natura emergenziale dichiarata. Sosteneva inoltre che l’ordinanza fosse sproporzionata e discriminatoria, poiché gravava soltanto su alcune categorie di operatori economici, senza adeguata dimostrazione dell’efficacia della restrizione e senza previa o contestuale adozione di strumenti ordinari di contenimento del degrado. Veniva sollevata anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, ove interpretato nel senso di consentire la reiterazione di ordinanze identiche. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di interesse e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse, rilevando che il ricorrente, in quanto titolare di un’attività direttamente assoggettata alla limitazione degli orari, aveva un interesse concreto all’annullamento dell’ordinanza. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura aveva esaurito i propri effetti nel maggio 2025 e l’eventuale annullamento non avrebbe più prodotto un’utilità attuale. Poiché il ricorrente aveva dichiarato, anche nella memoria ex art. 73 c.p.a., di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto in vista di una successiva azione risarcitoria, il Collegio ha proceduto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., all’esame dei motivi. Ha accertato l’illegittimità dell’ordinanza per violazione del principio di proporzionalità: la misura imponeva un sacrificio rilevante alla libertà di iniziativa economica di una categoria soltanto di operatori, senza adeguata verifica della sua efficacia e senza il ricorso a strumenti ordinari. Ha inoltre ritenuto irragionevole la durata di 120 giorni, non essendo indicata alcuna correlazione tra tale termine, la situazione di degrado e il tempo strettamente necessario per fronteggiarla. Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti della contingibilità e urgenza, poiché il degrado della zona era noto e preesistente, era stato già affrontato con ordinanze analoghe e non presentava carattere imprevedibile, eccezionale e non fronteggiabile con strumenti ordinari. La disciplina degli orari avrebbe dovuto essere adottata mediante lo strumento regolamentare ordinario. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
La disposizione non consente il ricorso reiterato e sostanzialmente stabile al potere extra ordinem per disciplinare gli orari di esercizi commerciali in presenza di una situazione di degrado nota e non imprevedibile; l’esercizio del potere richiede presupposti stringenti di contingibilità, urgenza, eccezionalità e temporaneità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
«per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori»
Quando l’atto impugnato diviene inefficace e il ricorrente dichiara tempestivamente di avere interesse a fini risarcitori, il giudice deve accertarne la legittimità o illegittimità, esaminando i motivi come avrebbe fatto se l’azione di annullamento fosse ancora procedibile.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, come nel caso in cui l’atto impugnato abbia esaurito i propri effetti e l’eventuale annullamento non possa più arrecare un’utilità concreta.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori può essere resa nella memoria depositata nei termini processuali previsti dalla disposizione.
art. 97 Cost.
Il principio di legalità dell’azione amministrativa, con i corollari di tipicità e tassatività dei provvedimenti, limita il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti, quali strumenti atipici ed extra ordinem.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti e il suo annullamento non può più attribuire un’utilità concreta e attuale, il ricorso per annullamento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se il ricorrente dichiara tempestivamente di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una successiva domanda risarcitoria, il giudice deve esaminare la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza dover verificare in quel giudizio i presupposti della futura azione risarcitoria.
- Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 hanno natura extra ordinem e possono essere utilizzate soltanto in presenza di una situazione imprevedibile, eccezionale, attuale e non fronteggiabile efficacemente con gli strumenti ordinari.
- Non è legittimo utilizzare ordinanze contingibili e urgenti reiterate per disciplinare in modo sostanzialmente stabile gli orari di esercizi commerciali quando la situazione di degrado sia conosciuta e preesistente; in tale ipotesi l’amministrazione deve ricorrere agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.
- Una misura amministrativa che limita l’orario di apertura di una categoria di esercizi commerciali deve rispettare il principio di proporzionalità, imponendo il minor sacrificio possibile agli interessi privati e dimostrando l’idoneità e l’efficacia della misura rispetto all’interesse pubblico perseguito.
- La durata di un’ordinanza contingibile e urgente deve essere strettamente correlata al permanere della situazione di necessità e al tempo indispensabile per attivare gli strumenti ordinari; la fissazione di un termine non adeguatamente motivato rispetto alla situazione concreta rende la misura irragionevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1700/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14210/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →