Sentenza n. 5190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 95/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Cartella di pagamento per euro 46.107,53 relativa al prelievo supplementare sulle quote latte per l’annata 2014/2015, nonché la sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR sotto diversi profili. In primo luogo sosteneva che fosse erronea la dichiarazione di inammissibilità delle censure rivolte contro l’an e il quantum della pretesa, poiché gli atti presupposti del 2015 e del maggio 2016 sarebbero stati superati o annullati dalla disciplina sopravvenuta e la nota Agea del settembre 2016, mai notificata, non avrebbe costituito un valido atto presupposto. Deduceva inoltre violazione della CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 40 c.p.a. e dell’art. 274 c.p.c., difetto di istruttoria, errata valutazione documentale, contraddittorietà e illogicità. In secondo luogo chiedeva, eventualmente, un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla fondatezza della pretesa. Con il terzo motivo contestava l’idoneità degli atti prodotti dall’amministrazione a fondare l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella, lamentava l’omessa notifica degli atti presupposti e sosteneva di non avere beneficiato della rateizzazione dopo il ricalcolo dell’importo. Con il quarto motivo deduceva il difetto di motivazione della cartella, che, secondo l’appellante, non avrebbe indicato adeguatamente il prelievo, gli atti presupposti, le relative notifiche e il titolo dell’iscrizione a ruolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la comunicazione Agea del 2015 e l’intimazione regionale del maggio 2016 non erano state annullate: il precedente giudizio era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rideterminazione dell’importo prevista dalla disciplina sopravvenuta, con consenso della parte ricorrente. La nota Agea del settembre 2016 era stata comunque conosciuta almeno attraverso la sentenza resa nel precedente giudizio. Ne consegue che non era più possibile contestare, impugnando soltanto la cartella a valle, la legittimità sostanziale della pretesa accertata da atti presupposti divenuti definitivi. Il giudice ha inoltre chiarito che l’art. 1, comma 4-bis, d.l. n. 51/2015 non imponeva un nuovo accertamento, ma soltanto la riscossione dell’importo già accertato entro il limite risultante dalla riduzione legislativamente prevista e quantificata nella nota del settembre 2016. Il secondo motivo, relativo al merito della pretesa e all’eventuale rinvio pregiudiziale, non è stato esaminato perché precluso dalla conferma dell’inammissibilità della censura originaria. Il terzo motivo è stato respinto perché l’amministrazione poteva richiamare l’originaria intimazione quale titolo della pretesa, esigendo soltanto l’importo ridotto; non era necessaria una nuova iscrizione fondata su un ulteriore accertamento. È stata altresì ritenuta legittima la concessione della rateizzazione con riferimento all’unico accertamento effettuato, senza che sussistesse un obbligo di concederla nuovamente dopo la riduzione dell’importo. Il quarto motivo è stato respinto: la cartella indicava chiaramente la causale relativa al prelievo quote latte 2014/2015, gli estremi dell’invito al pagamento del 18 maggio 2016 e la relativa data di notifica, elementi sufficienti a rendere comprensibile il titolo della pretesa. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1, comma 4-bis, d.l. n. 51/2015
La disposizione non ha annullato gli atti di accertamento del prelievo già adottati, ma ha stabilito che il pagamento del prelievo dovuto per l’annata 2014/2015 fosse effettuato entro il limite risultante dal prelievo dovuto all’Unione europea, maggiorato del 5%.
d.l. n. 113/2016, conv. dalla legge n. 160/2016
Ha introdotto la disciplina sopravvenuta che ha comportato la rideterminazione dell’importo esigibile, senza rendere necessaria l’adozione di un nuovo atto di accertamento.
art. 40 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione ai requisiti e alle garanzie del ricorso, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dall’appellante a tutela del diritto di difesa, senza che il giudice ravvisasse una lesione nel mancato esame delle questioni precluse.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo, senza rilievo fondante per l’accoglimento dell’appello.
reg. CE n. 1234/2007
Richiamato dal TAR, secondo quanto riportato nella sentenza appellata, quale disciplina europea che consentiva la ripartizione del prelievo in eccesso secondo categorie prioritarie stabilite dagli Stati membri.
Massime di principio
- La contestazione della legittimità sostanziale di una pretesa amministrativa non può essere proposta per la prima volta mediante l’impugnazione dell’atto finale di riscossione quando gli atti presupposti che hanno accertato la pretesa siano divenuti definitivi.
- Quando una disciplina sopravvenuta riduce l’importo di una pretesa già accertata senza annullare l’accertamento originario, l’amministrazione può procedere alla riscossione dell’importo ridotto richiamando l’originario atto presupposto; non è necessario adottare un nuovo atto di accertamento, salvo diversa previsione normativa.
- La conoscenza dell’atto presupposto può risultare anche dalla conoscenza della sentenza resa in un precedente giudizio nel quale l’atto sia stato impugnato o esaminato; l’omessa notificazione formale della successiva comunicazione non consente, di per sé, di riaprire la contestazione della pretesa sostanziale ormai consolidata.
- Una cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando indica con chiarezza la causale del credito, l’annualità di riferimento, gli estremi dell’atto presupposto e la data della sua notificazione, così da consentire al destinatario di comprendere il titolo della riscossione e di esercitare la difesa.
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