Cassazione Penale, Sentenza n. 4830/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nel fallimento della s.r.l. Eurobyte, di cui il ricorrente era amministratore unico. Tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione del ruolo (si contestava la qualificazione come effettivo gestore anziché mero prestanome, rilevando che la società era stata inattiva per lungo periodo); (2) violazione di legge per presunta valutazione indebita di elementi indiziari (presunzione di retribuzione dell'incarico amministrativo senza prova) e confusione tra dolo e colpa nella fattispecie di bancarotta patrimoniale; (3) violazione dell'art.69 c.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione favorevole delle attenuanti generiche e per la mancata attivazione dei poteri officiosi della Corte d'appello sulla prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello non viziata da illogicità manifesta e corretta l'applicazione dei principi di diritto relativi all'onere dell'amministratore di dimostrare la lecita destinazione dei beni distratti/occultati e alla possibilità di ritenere responsabilità anche in presenza di ruolo di prestanome se sussiste consapevolezza/accettazione del rischio. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: il motivo di appello era generico e inammissibile; in ogni caso la Corte d'appello ha comunque motivato il rifiuto della prevalenza per i precedenti penali del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto di esame in Cassazione ai motivi dedotti nei termini e limiti previsti; applicato per definire i limiti del ricorso
art. 69 cod. pen.
Regola il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte d'appello può operare d'ufficio il confronto ma non è obbligata a farlo se il motivo d'appello è generico e inammissibile
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello il potere, in via eccezionale, di effettuare d'ufficio il giudizio di comparazione delle circostanze, ma l'omissione non è censurabile in Cassazione in assenza di specifica richiesta motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; qui utilizzato per imporre 3.000 euro
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione probatoria di merito: può censurare solo vizi di motivazione manifesti o violazioni di diritto; quindi contestazioni che richiedono nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- La firma di bilanci, la detenzione/consegna/occultamento delle scritture contabili e atti indicativi di gestione possono legittimare la qualifica di amministratore effettivo e la responsabilità per bancarotta, anche se si sostiene la figura del prestanome, quando emergano elementi di consapevolezza o accettazione del rischio.
- La responsabilità per bancarotta per distrazione può fondarsi sul dolo generico (volontà di destinare il patrimonio a fini diversi), senza necessità di prova della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di ledere i creditori.
- Il ricorso alla qualificazione di 'prestanome' non esonera automaticamente dalla responsabilità se sussistono elementi che dimostrino condotte omissive o commissive consapevoli o accettazione del rischio: il requisito soggettivo va valutato con riferimento agli elementi emersi nel processo.
- Per ottenere un riesame favorevole delle attenuanti in appello è necessario formulare motivi specifici e argomentati; una richiesta generica non consente al giudice di procedere d'ufficio e rende il motivo inammissibile in appello e non censurabile in Cassazione.
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