Sentenza del 23/09/2019 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli ex soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2006, emessi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Gli avvisi attribuivano ai soci e all'ex liquidatore la responsabilità per i debiti fiscali della società estinta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. In primo grado il ricorso era stato accolto per decadenza dell'Amministrazione, ritenendo tardiva la denuncia penale. In appello, i contribuenti hanno inoltre contestato l'assenza dei presupposti per la loro responsabilità personale.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia sul tema della decadenza, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati nel 2013: per gli atti anteriori al 2 settembre 2015 non era necessario che la denuncia penale fosse stata effettivamente presentata entro il termine ordinario, essendo sufficiente la sussistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia. Nel caso concreto, l'indeterminatezza delle fatture, la mancanza di documentazione dell'attività e le modalità frazionate dei pagamenti giustificavano tale valutazione. Tuttavia, la Commissione ha accolto le ulteriori censure dei contribuenti, rilevando che l'Agenzia non aveva dimostrato né la distribuzione o riscossione di somme o beni sociali da parte degli ex soci, né condotte dell'ex liquidatore consistenti nel pagamento di creditori subordinati o nell'assegnazione di beni ai soci prima del soddisfacimento dei crediti tributari. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
I soci che abbiano ricevuto denaro o altri beni sociali sono responsabili del pagamento delle imposte nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità previste dal codice civile.
La responsabilità degli ex soci per i debiti fiscali della società estinta non è automatica: l'Amministrazione deve provare concretamente che essi abbiano ricevuto somme o beni in sede di distribuzione dell'attivo. L'ex liquidatore risponde personalmente solo se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotte quali il soddisfacimento di creditori di grado inferiore o l'assegnazione di beni ai soci prima dei crediti tributari.
Art. 2495 del codice civile
Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio, ma la responsabilità dei soci resta limitata, di regola, a quanto effettivamente riscosso in occasione della liquidazione.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Per gli avvisi già notificati nel periodo transitorio applicabile, il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, non dalla sua effettiva presentazione entro il termine ordinario.
Art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015
Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini; sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore.
La norma ha introdotto una disciplina più restrittiva per il futuro, ma ha salvaguardato gli effetti degli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, come quelli oggetto della controversia.
Art. 1, commi 131 e 132, della legge n. 208/2015
Le modifiche si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
La successiva modifica dei termini di accertamento non incide sugli avvisi già notificati anteriormente, ai quali continua ad applicarsi la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 128/2015.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La presenza di elementi concreti che facciano presumere l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può integrare i presupposti dell'obbligo di denuncia e, per gli atti soggetti alla disciplina transitoria, legittimare il raddoppio dei termini fiscali. L'accertamento definitivo del reato resta però di competenza del giudice penale.
Art. 331 del codice di procedura penale
La norma individua l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, richiamato dalla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i debiti fiscali: i creditori possono agire contro gli ex soci, ma devono dimostrare che questi abbiano effettivamente riscosso somme o ricevuto beni dalla liquidazione, entro il relativo limite.
- La mera qualità di socio, amministratore o liquidatore non basta, da sola, a fondare la responsabilità personale per i debiti tributari della società estinta; l'Amministrazione deve indicare e provare i fatti specifici previsti dalla legge.
- Per la responsabilità dell'ex liquidatore occorre dimostrare una condotta causalmente collegata al mancato pagamento delle imposte, come il pagamento di creditori subordinati o l'assegnazione di beni ai soci prima della soddisfazione dei crediti fiscali.
- Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini poteva operare anche senza una denuncia penale effettivamente presentata entro il termine ordinario, purché esistessero seri indizi che imponessero la denuncia. Il giudice deve effettuare una valutazione concreta e non meramente formale.
- L'annullamento di una sentenza di primo grado per errata valutazione della decadenza non implica necessariamente la validità degli avvisi: il giudice d'appello può esaminare le censure assorbite e annullare comunque gli atti per altri vizi autonomi.
- In controversie analoghe è essenziale verificare sia la disciplina temporale applicabile ai termini di accertamento, sia l'effettiva prova della distribuzione dell'attivo sociale e delle condotte imputabili a soci e liquidatori.
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