Cassazione Penale, Sentenza n. 37506/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Consiglio Francesco era indagato, in concorso con Borriello Giuseppe, per il reato di tentativo relativo a esplosione/impianto di un ordigno tipo bomba carta in prossimità degli ingressi della Questura e della Prefettura di Salerno (artt. 56, 421-bis c.p., contestualmente valutata la fattispecie alternativa di cui all'art. 435 c.p.). Il GIP aveva negato la misura cautelare ritenendo insufficienti la identificazione dell'indagato e la gravità indiziaria (somiglianza nelle immagini e rinvenimento di indumenti simili non ritenuti probanti). Il PM impugnava sostenendo che l'identificazione fosse sufficiente e che la condotta fosse idonea, per modalità e luogo, a turbare l'ordine pubblico (accensione e lancio dell'ordigno).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del PM ritenendolo infondato. Il Tribunale ha confermato l'insussistenza della gravità indiziaria a carico di Consiglio in relazione all'identificazione e, soprattutto, ha escluso la configurabilità dell'art. 435 c.p. per difetto del dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità. Tale esclusione è motivata dalla mancanza di accertamenti sulla micidialità dell'ordigno e dal fatto che la sola condotta materiale o la mera detenzione non bastano a provare il fine specifico senza elementi obiettivi come la pericolosità del materiale e le circostanze di tempo e luogo. Per queste ragioni non poteva essere disposta la misura cautelare.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56 (tentativo)
Usata per inquadrare la condotta come tentativo; la Corte ricorda che per il tentativo valgono criteri di gravità indiziaria più rigorosi in fase cautelare, ma non abbastanza da supplire alla mancanza di prove sulla natura dell'ordigno e sugli elementi volitivi.
Norma richiamata nella imputazione originale; la sentenza valuta nel complesso la rilevanza delle modalità esecutive e della pericolosità del mezzo ai fini dell'accertamento degli elementi soggettivi richiesti.
Codice penale, art. 435 (attentato contro la pubblica incolumità)
La Corte richiede l'accertamento della micidialità del materiale e delle circostanze di tempo e luogo per poter inferire il dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità; in assenza di tali elementi il reato non è configurabile e non può giustificare misure cautelari.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991 (Abel)
Richiamata per il principio secondo cui il dolo specifico può essere desunto da indici fattuali quali natura e potenzialità offensiva dei mezzi e condizioni di tempo e luogo; principio applicato analogicamente alla fattispecie in esame.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari in reati con dolo specifico (es. attentato alla pubblica incolumità) è necessario un apprezzabile insieme di indizi non solo sulla partecipazione materiale ma anche sulla pericolosità intrinseca del mezzo e sulle condizioni di tempo e luogo; la mera detenzione o la somiglianza fotografica non bastano.
- La prova del dolo specifico può essere ricavata da indici oggettivi (natura e potenzialità dell'ordigno, modalità di occultamento, circostanze spazio-temporali) e non può essere supplita da considerazioni anagrafiche o processuali (giovane età, incensuratezza).
- In fase cautelare la soglia per la gravità indiziaria resta elevata: elementi ambigui o facilmente spiegabili in modo innocente (indumenti comuni, somiglianze non univoche) non supportano la misura.
- Quando la fattispecie più grave non risulta provata, il giudice non è tenuto a valutare ulteriormente l'identificazione dell'indagato ai fini della misura, essendo quest'ultima priva di fondamento normativo se il reato non sussiste nella sua forma che giustifica la custodia.
- Il richiamo a precedenti di fatto (es. reati come strage o attentati) è utile per i criteri di valutazione, ma ogni caso richiede accertamenti specifici sulla micidialità del materiale e sulle condotte concrete.
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