Sentenza del 16/12/2019 n. 33038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato imposte IRES e IRAP calcolate sul reddito e sulla base imponibile minima previsti dalla disciplina delle società di comodo, dopo il rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo. Chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso, sostenendo sia che il 2009 fosse il primo periodo d'imposta della nuova G. s.r.l., operante nel settore immobiliare, sia che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi dipendesse da condizioni oggettive: modifica dell'attività sociale, concessione in comodato dell'unico immobile posseduto e concrete difficoltà di mercato. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provate iniziative idonee a giustificare i ricavi inferiori alla soglia minima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha affermato che la disciplina delle società non operative non si applica ai soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta; pertanto, il 2009 doveva essere considerato il primo periodo d'imposta della nuova società immobiliare. La Cassazione ha inoltre rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare elementi rilevanti offerti dalla contribuente e di valutare l'impossibilità di conseguire i ricavi presunti secondo le effettive condizioni economiche e di mercato. L'accoglimento non determina direttamente il rimborso, che dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30, comma 1
Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta.
La disciplina delle società di comodo e il test di operatività non si applicano al primo periodo d'imposta. Nel caso concreto, il 2009 era il primo periodo d'imposta della nuova società G. s.r.l. operante nel settore immobiliare.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30, comma 4-bis
Situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito.
Il contribuente può chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva dimostrando condizioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito presunti. L'impossibilità non deve essere assoluta, ma va valutata in senso economico e con riferimento alle concrete condizioni del mercato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis, comma 8
Costituiva la base normativa per la richiesta di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, commi 15 e 16, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
Le modifiche alla disciplina delle società di comodo, incluso il comma 4-bis dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, erano applicabili al periodo d'imposta 2009. La soppressione del riferimento al carattere straordinario delle condizioni oggettive ampliava la possibilità di provare l'impossibilità economica di raggiungere i ricavi minimi.
Articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, codice di procedura civile
Sono stati dedotti, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla documentazione prodotta.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo non si applica al primo periodo d'imposta del soggetto che rientra nella relativa esenzione; occorre però verificare concretamente quale sia il primo periodo della società rilevante, soprattutto in caso di trasformazione, modifica dell'oggetto sociale o riorganizzazione societaria.
- Il contribuente che chiede la disapplicazione della disciplina deve fornire una prova concreta e documentata delle condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti.
- L'impossibilità di conseguire il reddito minimo va valutata in senso economico, considerando il mercato effettivo, la redditività realisticamente ottenibile, la destinazione dei beni e le circostanze gestionali, non soltanto la possibilità astratta di produrre ricavi.
- Il giudice deve esaminare specificamente tutta la documentazione rilevante prodotta dal contribuente, come contratti di comodato, incarichi di mediazione, dati di mercato e prove delle iniziative intraprese.
- Il rigetto dell'interpello disapplicativo non impedisce al contribuente di contestare successivamente la pretesa fiscale o chiedere il rimborso, purché dimostri in giudizio l'esistenza dei presupposti per la disapplicazione.
- La Cassazione può cassare con rinvio una decisione che abbia applicato automaticamente il test di operatività senza valutare il primo periodo d'imposta o le concrete condizioni economiche; il rinvio comporta un nuovo esame, ma non garantisce automaticamente il rimborso.
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