Cassazione Civile, Ordinanza n. 12819/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente a tempo indeterminato del Ministero, dopo aver ricevuto un incarico dirigenziale a termine biennale quale direttore regionale, vide anticipatamente risolto l'incarico pochi mesi dopo la stipula quando maturò l'anzianità contributiva massima di 40 anni. Il lavoratore agì per far dichiarare illegittimo l'atto di risoluzione e per ottenere il risarcimento del danno, deducendo in particolare: (1) che la risoluzione ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 richiedesse una specifica motivazione, nonché la violazione di buona fede e correttezza; (2) che la cessazione anticipata del rapporto integrasse comunque violazione dei doveri di correttezza e buona fede per la brevissima durata residua del contratto; (3) che la Corte territoriale avesse errato nel negare il danno, poiché egli aveva chiesto il ristoro delle retribuzioni perse per il periodo residuo del contratto e la motivazione sul punto era insufficiente e confusa, anche in relazione agli oneri probatori e alla liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la risoluzione anticipata del rapporto nel lavoro pubblico contrattualizzato, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiedeva una motivazione; la mancanza di motivazione rendeva illegittimo l'atto. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, perché la violazione di correttezza e buona fede discendeva già dall'assenza di motivazione. Ha inoltre accolto il terzo motivo, osservando che la corte di merito non aveva fornito una motivazione effettiva e sufficiente sul diniego del danno risarcibile, confondendo profili di illiceità del recesso con il tema della prova del pregiudizio. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008
la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, richiede una motivazione dell'atto di risoluzione, almeno nella disciplina applicabile prima della modifica del 2011
art. 16, comma 11, d.l. n. 98 del 2011
ha introdotto, per il futuro, una disciplina alternativa alla motivazione del singolo provvedimento, consentendo la predeterminazione di criteri generali applicativi da parte dell'amministrazione
artt. 1175 e 1375 c.c.
la mancanza di motivazione dell'atto di risoluzione integra violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo sul danno e sulla responsabilità per inadempimento
art. 1223 c.c.
richiamato per la domanda risarcitoria relativa alle conseguenze economiche del recesso illegittimo
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno
art. 1226 c.c.
richiamato ai fini della liquidazione equitativa del danno
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito favorevole del ricorso
Cass. S.U. n. 8053/2014
richiamata sul requisito del 'minimo costituzionale' di motivazione della sentenza
Direttiva 2000/78/CE
la motivazione dell'atto è correlata anche al rispetto del divieto di discriminazioni e dei principi dell'ordinamento UE
d.lgs. n. 216 del 2003
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di norme antidiscriminatorie
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso
artt. 3, 4, 35, 97 e 117, comma 1, Cost.
richiamati a sostegno della necessità di motivazione e dei principi di imparzialità, buon andamento e tutela del lavoro
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la risoluzione anticipata del rapporto per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, quando applicabile nella disciplina previgente alla riforma del 2011, deve essere sorretta da una motivazione specifica dell'atto datoriale; in difetto, l'atto è illegittimo.
- La motivazione è necessaria non solo per ragioni formali, ma perché consente il controllo di legalità sulla coerenza della cessazione anticipata rispetto alla finalità organizzativa perseguita dall'amministrazione.
- L'assenza di motivazione nell'esercizio del potere datoriale pubblico viola i principi di correttezza e buona fede e i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Quando il lavoratore deduce la perdita delle retribuzioni per il periodo residuo di un contratto a termine illegittimamente risolto, il giudice deve motivare in modo effettivo sul pregiudizio lamentato e non può respingere la domanda con affermazioni apodittiche o con la sola negazione dell'illiceità del recesso.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza di merito deve superare il 'minimo costituzionale'; la totale assenza di una reale argomentazione su un punto decisivo integra vizio denunciabile in cassazione.
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