Sentenza n. 192/2026 - Lecce, Sezione 2
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso e a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione; nonché per la condanna di INPS all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine) oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ostensione della documentazione relativa ai dati contributivi, retributivi e ai criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato all’INPS un’istanza di accesso per ottenere l’estratto contributivo analitico, il modello TE08 e ogni ulteriore documento utile a verificare il numero dei contributi utilizzati, le retribuzioni medie settimanali e il sistema di calcolo della pensione in pagamento. L’istanza era motivata dall’interesse a controllare la correttezza dei dati impiegati per la liquidazione del trattamento pensionistico. A fronte della mancata ostensione iniziale, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti. In giudizio, l’INPS ha dichiarato di avere trasmesso tutta la documentazione e tutte le informazioni effettivamente disponibili, comprese quelle estratte dalla procedura GAPNE e l’estratto contributivo aggiornato, precisando che il fascicolo relativo alla ricostituzione definitiva del 2002 non era reperibile a causa della dematerializzazione degli archivi cartacei e della vetustà del provvedimento. Il ricorrente ha contestato che non fossero disponibili ulteriori documenti, osservando che le procedure Retr. Pens. e UNICARPE erano già operative all’epoca della riliquidazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva nel corso del giudizio. L’INPS aveva messo a disposizione tutta la documentazione cartacea reperita e i dati estratti dalle procedure informatiche, inclusi gli estratti GAPNE relativi all’anzianità assicurativa e alle retribuzioni medie settimanali utilizzate per il calcolo della pensione. In assenza di elementi contrari, il Collegio ha ritenuto dimostrato che non esistessero ulteriori documenti preesistenti all’istanza e ancora nella disponibilità dell’Istituto. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione può essere obbligata a esibire soltanto documenti già esistenti e ancora posseduti, non a formare nuovi documenti o ricostruzioni. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale: senza l’adempimento spontaneo, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché il ricorrente aveva un interesse diretto, concreto e attuale a verificare i dati di calcolo della pensione. L’INPS è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, ravvisato nella verifica della correttezza dei dati contributivi e retributivi utilizzati per la liquidazione della pensione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, anche per verificare la correttezza dei dati utilizzati dall’amministrazione per determinare una prestazione pensionistica.
- L’amministrazione, nell’ambito di un giudizio in materia di accesso, è tenuta a esibire soltanto documenti già esistenti e ancora nella propria disponibilità; non può essere obbligata a formare nuovi documenti o a elaborare ricostruzioni documentali non esistenti.
- La produzione in corso di giudizio di tutta la documentazione e delle informazioni effettivamente disponibili soddisfa integralmente la pretesa ostensiva e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la domanda sarebbe stata accolta in assenza dell’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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