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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42530/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. e rideterminando la pena. Il ricorso deduce: (i) errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale dato adeguato peso alle dichiarazioni della testimone della difesa (Anna Maria Lapertosa) e al presunto stato di alterazione dell'imputato, sostenendo l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'estorsione; (ii) inosservanza/erronea applicazione della legge in relazione alla portata della sentenza n.120/2023 della Corte Costituzionale che, a suo avviso, avrebbe dovuto consentire la ricaduta nella fattispecie "attenuata"; (iii) erronea qualificazione come estorsione consumata e mancato riconoscimento della fattispecie tentata, perché non sarebbe provata la consegna dei 70 euro, e mancanza di prova circa l'aggravante della "più persone riunite".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello), confermando la qualificazione del fatto come estorsione aggravata in concorso (con complice ignoto) in quanto la vittima ha riferito di essere stata costretta a consegnare 70 euro sotto la minaccia, anche con riferimento all'uso di una pistola. La Corte ha rigettato i profili di censura che tentavano una rinnovata valutazione del merito probatorio (inammissibile in cassazione), ha chiarito la differenza tra l'attenuante comune di speciale tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e l'attenuante "lieve entità" ricavata dalla sentenza costituzionale n.120/2023, confermando che la Corte d'appello poteva legittimamente riconoscere l'attenuante di cui all'art.62 n.4 (per l'esiguità della somma e gli effetti limitati) e, al contempo, escludere la forma attenuata costituzionale sulla base delle modalità e circostanze dell'azione (due persone, stato di alterazione da alcol, luogo e orario che aumentavano la gravità e la pericolosità dell'evento). Pertanto la condanna di merito è stata confermata (pena rideterminata in appello in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 666,66 di multa, con le relative pene accessorie).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientri nel paradigma di tale reato perché la minaccia (pur nella forma specifica del caso) era idonea a coartare la volontà della vittima.

  • art. 628 cod. pen. comma terzo n.1

    Richiamato in combinazione per gli aspetti aggravanti collegati all'uso della forza o alla minaccia; la Corte ha preso in esame il quadro aggravante indicato nei capi di imputazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte d'appello l'ha riconosciuta sulla base dell'ammontare esiguo della somma e degli effetti limitati subiti dalla vittima, giudizio che la Cassazione ha ritenuto legittimo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023

    La sentenza costituzionale ha ricondotto la 'lieve entità' come possibile criterio attenuante applicabile anche all'estorsione (non come reato autonomo ma come circostanza che può ridurre la pena). La Corte di cassazione ha precisato che tale attenuante è distinta dall'art.62 n.4 c.p. e può essere esclusa rispetto alla stessa anche quando quest'ultima sia riconosciuta, se le modalità, i mezzi o le circostanze della condotta non consentono di considerare il fatto 'di lieve entità' nel suo complesso.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: va considerata la gravità del reato in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità, luogo, tempo e gravità del danno; la Corte l'ha richiamata per spiegare la differenza di ambito valutativo tra le attenuanti richiamate.

  • art. 606 comma 1 cod. proc. pen.

    Disposizione che delimita i vizi sindacabili in cassazione (lett. e) su motivazione e valutazione della prova). La Corte ha applicato questo limite per escludere la possibilità di una riconsiderazione di merito delle prove in sede di legittimità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova scritta e documentale; la Corte ha ricordato che non è ammesso utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione la valutazione delle emergenze probatorie fatta dai giudici di merito.

  • art. 311 cod. pen.

    Richiamato nella disamina delle sentenze costituzionali/giurisprudenziali sul concetto di lieve entità (originariamente riferito al sequestro di persona); la Corte ne usa i criteri analogicamente per spiegare l'ambito della riduzione di pena per lieve entità.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una diversa valutazione del merito probatorio: il ricorso deve dedurre un vizio di diritto o una manifesta illogicità, non semplicemente proporre una diversa lettura delle prove.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art.62 n.4 c.p.) richiede una valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla vittima, non solo del valore economico del bene sottratto; nei reati plurioffensivi (es. estorsione) vanno valutati anche i riflessi sulla libertà e integrità della persona.
  • L'attenuante 'lieve entità' richiamata dalla Corte Costituzionale (sent. n.120/2023) è distinta dall'art.62 n.4 c.p.: può essere riconosciuta solo se la condotta, nel suo complesso (natura, mezzi, modalità, circostanze ed entità del pericolo/danno), è di lieve entità; il riconoscimento dell'una non impone automaticamente l'altro.
  • Il riconoscimento simultaneo delle due attenuanti è possibile solo se la valutazione della speciale tenuità del danno non è stata già utilizzata per fondare la forma attenuata: il giudice deve evitare doppie valutazioni favorevoli sullo stesso elemento.
  • Per trasformare una estorsione consumata in tentata occorre contestare efficacemente la prova della materialità dell'evento (es. la consegna del denaro); l'assenza di prova sulla consegna può giustificare la riqualificazione, ma la censura deve dimostrare la carenza probatoria in modo che il giudice di legittimità possa sanzionare un errore di diritto.
  • L'aggravante 'più persone riunite' richiede elementi probatori specifici: la mera ipotesi fattuale non è sufficiente senza una ricostruzione probatoria delle modalità di cooperazione.

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