Cassazione Civile, Ordinanza n. 26903/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento notificato per il mancato pagamento di nove cartelle presupposte. La società contribuente impugnava l'intimazione davanti al giudice tributario deducendo, in sostanza, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. In primo grado il ricorso veniva accolto perché le cartelle risultavano notificate da tempo e non era stata provata alcuna interruzione della prescrizione. In appello l'agente della riscossione contestava tale esito; la CTR dichiarava il difetto di giurisdizione per alcune pretese extratributarie e, per altre, confermava la decisione di primo grado limitatamente alle cartelle per le quali riteneva maturata la prescrizione. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che per i crediti erariali e per le sanzioni la CTR avesse erroneamente applicato il termine decennale ovvero non avesse correttamente distinto tra imposta, interessi e sanzioni; con il secondo denunciava la violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR avesse esteso il proprio esame anche a cartelle e questioni non specificamente investite dall'appello dell'ente riscossore, pronunciandosi oltre i limiti del devolutum.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Richiama il principio per cui i crediti tributari erariali, come IRPEF, IVA e IRAP, sono soggetti in via generale alla prescrizione ordinaria decennale e non si verifica la conversione del termine breve in quello decennale per il solo fatto dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella; le sanzioni restano invece soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997, mentre gli interessi seguono il termine quinquennale delle prestazioni periodiche. Accoglie quindi il primo motivo limitatamente a sanzioni e interessi, per i quali la CTR dovrà verificare se la prescrizione sia maturata. Accoglie anche il secondo motivo per la parte in cui la CTR ha riesaminato cartelle non specificamente impugnate in appello dall'agente della riscossione, violando il divieto di pronuncia ultra petita. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile, in via generale, ai crediti tributari salvo diversa disposizione di legge; la sola iscrizione a ruolo o notifica della cartella non ne comporta la riduzione.
art. 2948, n. 4, c.c.
si applica alle prestazioni periodiche o di durata e giustifica la prescrizione quinquennale; non si applica alle prestazioni unitarie o ai debiti unici, anche se eseguibili frazionatamente nel tempo.
art. 2953 c.c.
la conversione del termine breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la cartella esattoriale che è atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
le sanzioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale.
art. 2909 c.c.
richiamato per il profilo del giudicato e dei limiti del decisum, in relazione alle questioni non devolute in appello.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di decidere oltre i limiti delle domande e delle impugnazioni proposte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, qui evocato per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per la procedura camerale e la proposta del relatore.
Massime di principio
- I crediti tributari erariali, quali IRPEF, IVA e IRAP, sono soggetti in via generale alla prescrizione ordinaria decennale; la natura tributaria del credito e la sua iscrizione a ruolo non bastano a trasformare il termine in quinquennale.
- La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. opera per le obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una causa debendi continuativa e da prestazioni autonome ripetute nel tempo; non si applica ai debiti unici o alle prestazioni solo apparentemente rateizzate.
- La notifica della cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo e non un titolo giudiziale definitivo, non determina la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; gli interessi, in quanto accessori autonomamente soggetti a vicende proprie, seguono anch'essi il termine quinquennale decorrente dall'esigibilità del credito principale.
- In appello il giudice non può estendere il proprio esame a questioni o cartelle non specificamente devolute dall'impugnazione della parte appellante; la decisione oltre i limiti del devolutum integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
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