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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 9075 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2000 e 2001, con richiesta di pagamento di IRPEF per il mancato perfezionamento del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. La cartella prodotta in giudizio risultava incompleta: mancavano le pagine pari e l'indicazione di numerosi tributi e dei relativi importi. L'Agenzia delle entrate sosteneva che la cartella fosse comunque valida, almeno per le somme identificabili, mentre Equitalia contestava che fosse stata provata la consegna di una copia incompleta e, in subordine, chiedeva una nullità solo parziale. La contribuente sosteneva invece di non aver potuto comprendere integralmente la pretesa tributaria e di non aver potuto predisporre un'adeguata difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha riconosciuto efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza definitiva della CTR del Lazio, che aveva accertato la mancanza delle pagine pari nella cartella notificata e l'impossibilità di ricavare dalla cartella le informazioni necessarie per la difesa. Tale vizio è stato ritenuto riferibile a tutte le annualità contenute nella medesima cartella. Le censure sull'asserita validità parziale dell'atto sono state dichiarate inammissibili, perché fondate su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dalla CTR: le pagine presenti non indicavano neppure gli importi dei tributi. L'Agenzia delle entrate ed Equitalia Polis sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti e decisi congiuntamente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale può derivare l'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate, senza necessità di un ulteriore accertamento sostanziale.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Prevede una forma di definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti; il mancato o incompleto pagamento degli importi dovuti impedisce il perfezionamento della sanatoria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2

    Sono stati invocati dall'Agenzia per sostenere la natura di impugnazione-merito del processo tributario e la possibilità per il giudice di conservare la parte dell'atto eventualmente valida. La Corte non ha accolto tale impostazione nel caso concreto, poiché la cartella non consentiva di individuare adeguatamente neppure gli importi richiesti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Riguarda la cartella di pagamento e gli elementi necessari a rendere conoscibile al contribuente la pretesa tributaria. Nel caso concreto, l'omissione di pagine e di dati essenziali ha compromesso la motivazione e la difesa del contribuente.

  • artt. 2697 e 2700 c.c.

    Sono stati richiamati da Equitalia in relazione all'onere della prova e all'efficacia probatoria degli atti pubblici, ma le relative censure sono state superate dall'accertamento definitivo circa l'incompletezza della cartella notificata.

  • art. 221 c.p.c.

    È stato invocato per sostenere la necessità della querela di falso per contestare un atto pubblico, ma la Corte ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi sull'effettiva incompletezza della cartella.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento deve contenere o rendere chiaramente conoscibili il tributo, il periodo d'imposta, gli importi richiesti e la causale della pretesa; l'omissione di elementi essenziali può determinarne l'annullamento.
  • Quando l'atto notificato è materialmente incompleto e tale incompletezza impedisce al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, il vizio può riguardare l'intera cartella, soprattutto se le parti mancanti incidono su più annualità o su elementi indispensabili.
  • La nullità parziale è ipotizzabile solo quando la parte residua dell'atto consente comunque di identificare con precisione tributi, importi e causali autonomamente richiesti; non è possibile conservare una parte priva degli importi o dei dati necessari.
  • Nel giudizio tributario il giudice può valutare la pretesa nel merito, ma tale potere non consente di ricostruire una pretesa non adeguatamente indicata nell'atto o di sostituire le informazioni essenziali mancanti.
  • Un accertamento contenuto in una sentenza definitiva può costituire giudicato esterno e vincolare i giudizi successivi quando riguarda lo stesso atto e un vizio formale comune alle diverse annualità.
  • Per contestare una decisione in cassazione è necessario confrontarsi con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; una censura giuridica fondata su fatti diversi da quelli accertati può essere dichiarata inammissibile.
  • In situazioni analoghe è importante conservare la copia effettivamente notificata della cartella e verificare se essa riporti integralmente tutti i dati identificativi della pretesa, poiché la difesa dipende dalla dimostrazione concreta dell'incompletezza e della sua incidenza sulla conoscibilità del debito.

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